Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 108Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115
applicare al prodotto lordo sia dei giochi di grande estensione sia delle case da gioco. L’obiettivo era quello di finanziare le misure cantonali per la prevenzione della ludopadia e la cura dei giocatori patologici. Visti i problemi di costituzionalità (cfr. di seguito) che avrebbe sollevato, si è infine deciso di non introdurla nel presente avamprogetto, anche se gli ambienti impegnati nella prevenzione della dipendenza dal gioco insistono per introdurre una tassa di questo tipo.
La riscossione delle imposte esige una base costituzionale esplicita. Per i tributi causali è sufficiente una base giuridica formale, a condizione che la Costituzione assegni alla Confederazione una competenza in tal senso. Se una legge federale prevedesse l’obbligo per le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione di versare una tassa volta a finanziare misure di prevenzione in senso lato, ciò significherebbe introdurre un nuovo tributo federale. Nonostante la denominazione prevista, la tassa proposta non può essere definita causale poiché le misure per la prevenzione, che i Cantoni finanzierebbero grazie a essa, non andrebbero a beneficio di chi è tenuto a pagarla (organizzatori di giochi di grande estensione e case da gioco), bensì della collettività, segnatamente attraverso campagne di prevenzione. Di conseguenza, la tassa andrebbe considerata piuttosto come un’imposta a destinazione vincolata da applicare alle case da gioco e agli organizzatori di giochi di grande estensione. La riscossione di questa imposta da parte della Confederazione dovrebbe essere esplicitamente prevista nella Costituzione. Poiché il legislatore costituente non l’ha contemplata, non può essere introdotta mediante una legge.
In questo caso la situazione è diversa rispetto a imposte analoghe, per esempio l’imposta sull’alcol. La riscossione di un’imposta sull’alcol è infatti esplicitamente prevista all’articolo 131 capoverso 1 Cost.. Inoltre, il capoverso 3 dello stesso articolo prescrive anche che il 10 per cento del prodotto netto dell’imposizione sia impiegato per combattere, nelle sue cause e nei suoi effetti, l’abuso di sostanze che generano dipendenza. L’articolo 106 Cost. non prevede niente di simile per i giochi in denaro.
Anche se una tassa per la prevenzione non può essere introdotta con la presente legge federale, l’articolo 116 autorizza i Cantoni interessati a decidere se devolvere alla prevenzione, in modo vincolante o meno, una parte del prodotto della tassa cantonale applicata alle case da gioco B. In questo modo, la parte destinata all’AVS e all’AI non sarebbe intaccata. Se i Cantoni dovessero optare per questa soluzione, sarebbero liberi di introdurre, mediante un concordato, un meccanismo di ripartizione tra i Cantoni della parte di gettito fiscale delle case da gioco B destinata alla prevenzione. Se il loro diritto costituzionale lo consente, i Cantoni potrebbero anche applicare alle case da gioco A e B una tassa destinata alla prevenzione. La tassa dovrebbe essere integralmente a carico delle case da gioco che non la potrebbero dedurre dalla tassa federale sulle case da gioco poiché, al di fuori dei casi di cui all’articolo 116 della legge, la parte devoluta all’AVS e all’AI non deve essere intaccata. Occorrerebbe tuttavia assicurarsi che la garanzia di un rendimento minimo delle case da gioco, fissato all’articolo 114, sia rispettata.
Esenzione fiscale per le vincite al gioco
Secondo il diritto attuale, le vincite ai giochi d’azzardo realizzate nelle case da gioco non sono imponibili, il che si giustifica principalmente perché è impossibile calcolare le vincite effettivamente conseguite dai giocatori. Inoltre l’esenzione mira a garantire la competitività delle case da gioco svizzere. Tuttavia la dottrina critica l’esenzione in quanto rappresenterebbe una disparità di trattamento nell’ambito dei giochi in denaro nei confronti delle vincite alle lotterie o ad altre simili forme di gioco. Più in generale si tratta di una violazione dei principi costituzionali in materia fiscale e in particolare del principio