Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 107Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115
permane con la nuova legge. La tassa cantonale deve però restare per sua natura un tributo cantonale: sarebbe incompatibile con l’articolo 106 capoverso 2 Cost. se nella prassi una parte della tassa federale fosse devoluta ai Cantoni.
Nell’ambito dei lavori preparatori, la variante volta a eliminare la distinzione tra case da gioco A e B per trattare fiscalmente tutte le case da gioco allo stesso modo, è stata esaminata ma successivamente scartata vista l’opposizione unanime dei Cantoni. La variante manterrebbe la possibilità di ridurre la tassa sulle case da gioco nel caso in cui il Cantone di sito prelevasse una tassa di tipo analogo (art. 43 LFG). Il sostrato fiscale aumenterebbe in modo considerevole poiché anche alle case da gioco A potrebbe essere applicata la tassa cantonale. Visto però che l’importo totale dei proventi della tassa cantonale sulle case da gioco non può superare quello attuale, il tetto massimo di questa tassa dovrebbe essere abbassato. Per continuare ad assicurare ai Cantoni lo stesso importo totale, sarebbe sufficiente un’aliquota massima del 14,5 per cento al posto di quella attuale del 40 per cento. Avendo la possibilità di applicare una tassa, spetterebbe ai Cantoni di ubicazione delle case da gioco, in particolare di quelle di tipo A, creare una base legale ad hoc nella loro legislazione. Riservando alle case da gioco A e B lo stesso trattamento fiscale, tutti i Cantoni di ubicazione avrebbero la possibilità di applicare una tassa sulle case da gioco presenti sul proprio territorio. I Cantoni che non hanno case da gioco sul proprio territorio non riceverebbero niente. Questa effettiva ineguaglianza tra i Cantoni permane anche con la soluzione proposta dall’avamprogetto (tra i Cantoni di ubicazione delle case da gioco B e gli altri), ma con la variante sarebbe più difficile da motivare poiché verrebbe meno la giustificazione storica del privilegio (compensazione per la perdita del contributo finanziario versato dai kursaal ai Cantoni interessati) accordato ai Cantoni di ubicazione delle case da gioco B. La variante avrebbe il vantaggio di eliminare la disparità di trattamento fiscale tra Cantoni di ubicazione delle case da gioco B e tutti gli altri Cantoni.
Tuttavia, poiché i proventi delle case da gioco sono generati da giocatori provenienti da tutti i Cantoni, questi ultimi avrebbero sempre la possibilità di prevedere, attraverso un concordato, una ripartizione del gettito fiscale tra tutti i Cantoni o solamente tra i Cantoni di ubicazione delle case da gioco A e B (per esempio in proporzione alla popolazione residente).
Il 17 maggio 2013, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze si è dichiarata all’unanimità per il mantenimento delle case da gioco B e per il prelievo di una tassa cantonale da parte dei rispettivi Cantoni di ubicazione.
Tassa per la prevenzione
Secondo l’articolo 18 della Convenzione intercantonale, le aziende di lotterie e scommesse versano ai Cantoni una tassa pari allo 0,5 per cento del provento lordo dei giochi destinata alla prevenzione e alla lotta alla dipendenza dal gioco, il che corrisponde a un importo di circa 5 milioni di franchi l’anno. Una tassa di questo genere non si applica alle case da gioco. In occasione dei dibattiti parlamentari relativi al nuovo articolo costituzionale sui giochi in denaro, era stata discussa l’introduzione di una tassa, da applicare a tutti i giochi in denaro, destinata a finanziare la prevenzione e la lotta alla dipendenza dal gioco81. Tuttavia la corrispondente proposta di minoranza era stata respinta, non è chiaro se per motivi materiali (principio stesso della tassa) o formali (rango della norma). In una prima fase dei lavori preparatori della presente legge è stata ripresa l’idea di una tassa per la prevenzione da
81 Boll. Uff. 2011 N 1746 segg.