Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 105Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

Investimenti e gestione delle lotterie svizzere

Swisslos e la Loterie Romande impiegano direttamente circa 440 persone cui si aggiungono gli 11 000 posti nei punti vendita che dipendono indirettamente dalle società di lotteria. Nella loro attività, Swisslos e la Loterie Romande ricorrono a beni e servizi di fornitori locali, regionali e nazionali. Annualmente sono iniettati nell’economia circa 110 milioni di franchi sotto forma di investimenti o di ordinativi destinati alle imprese.

3.4.3 Giochi di piccola estensione

Ad eccezione dei piccoli tornei di giochi in denaro, che saranno in futuro autorizzati, l’avamprogetto non avrà alcuna ripercussione degna di nota sul settore dei giochi di piccola estensione. Le associazioni e le altre organizzazioni di pubblica utilità potranno continuare a proporre giochi di piccola estensione per riassestare le proprie finanze.

4 Programma di legislatura

Il progetto è stato annunciato nel messaggio del 25 gennaio 201279 sul programma di legislatura 2011-2015.

5 Aspetti giuridici: costituzionalità e legalità

Base costituzionale

L’avamprogetto si fonda sull’articolo 106 capoverso 1 Cost., che autorizza la Confederazione a legiferare sui giochi in denaro tenendo conto degli interessi dei Cantoni.

Libertà economica

La gestione di case da gioco, lotterie e scommesse sportive è un’attività che si fonda sulla libertà economica garantita dagli articoli 27 e 94 Cost.

Secondo l’articolo 106 capoverso 2 Cost., per aprire e gestire una casa da gioco occorre una concessione della Confederazione. La presente legge concretizza questa esigenza prevedendo, al capitolo 2 un numero limitato di concessioni (art. 5 cpv. 3) e condizioni generali per il rilascio della concessione (art. 10 e 11). Un simile sistema di concessioni rappresenta una deroga al principio della libertà economica ai sensi dell’articolo 94 capoverso 4 Cost. poiché non autorizza la libera concorrenza. Tuttavia, poiché è prevista dalla Costituzione stessa, questa deroga rispetta le condizioni di ammissibilità imposte dall’articolo 94 capoverso 4 Cost. ed è quindi costituzionale. Dal punto di vista materiale, questa deroga si giustifica in quanto facilita il controllo dell’offerta e quindi la protezione dei giocatori e della società dai pericoli insiti nei giochi in denaro.

L’articolo 24 prevede che i Cantoni definiscano il numero massimo di organizzatori di lotterie e scommesse sportive di grande estensione. In linea di principio, questo numero sarà fissato in un concordato intercantonale.

79 FF 2012 305, in particolare pag. 435.