Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 106Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

Il sistema di limitazione del numero degli organizzatori sostituisce l’articolo 16 LLP che autorizzava i Cantoni a sottoporre le lotterie e le scommesse di grande estensione sul proprio territorio a maggiori restrizioni o a proibirle. Appellandosi a questa disposizione della LLP, la maggioranza dei Cantoni ha affidato l’organizzazione delle lotterie e delle scommesse di grande estensione sul proprio territorio a un solo organizzatore (attualmente Swisslos per i Cantoni della Svizzera tedesca e il Ticino, e la Loterie romande per quelli romandi). In questo modo i Cantoni hanno introdotto diritti organizzativi esclusivi. L’articolo 24 della presente legge mira a garantire continuità a questo sistema: i Cantoni potranno designare uno o più organizzatori, ma in ogni caso in numero limitato. Il settore, dunque, sarà sottratto alla libera concorrenza anche per quanto riguarda il numero degli organizzatori e questo per le stesse ragioni che giustificano il sistema delle concessioni per le case da gioco. La dottrina e la giurisprudenza hanno riconosciuto l’ammissibilità di questi diritti organizzativi esclusivi rispetto alla libertà economica, soprattutto considerando la proporzionalità e l’interesse pubblico, a condizione che l’esclusività sia prevista da una base legale cantonale in senso formale (concordato intercantonale con valore giuridico o delega in una legge in senso formale). Visto che il quadro costituzionale al riguardo non è mutato, non vi è ragione per scortarsi da questa valutazione. Il sistema previsto dall’articolo 24 della presente legge va dunque considerato conforme alla Costituzione.

Tassazione delle case da gioco

L’articolo 43 LCG vigente prevede una riduzione della tassa federale sulle case da gioco B (kursaal) qualora il Cantone di sito prelevi dalle stesse una tassa di tipo analogo. La riduzione non può comunque superare il 40 per cento del totale della tassa sulle case da gioco spettante alla Confederazione. Questo meccanismo è ripreso nella nuova legge.

La possibilità dei Cantoni di ubicazione delle case da gioco B di applicare una tassa cantonale sul prodotto di queste ultime, che riduce di conseguenza la tassa federale, può sollevare una serie di domande in merito alla sua costituzionalità. Effettivamente l’articolo 106 capoverso 2 Cost. prevede che la Confederazione prelevi una tassa «che non può eccedere l’80 per cento del prodotto lordo dei giochi. La tassa è destinata all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità». Ci si può chiedere se la disposizione costituzionale non imponga di devolvere la totalità della tassa sul prodotto lordo dei giochi all’AVS e all’AI, il che impedirebbe di fatto di riscuotere una tassa cantonale sul prodotto lordo dei giochi. La questione è già stata sollevata al momento dell’adozione della LCG. Nel suo messaggio del 26 febbraio 1997 sulla LCG80, il Consiglio federale aveva concluso che la disposizione costituzionale dell’epoca autorizzava una simile normativa in quanto introduceva solamente un’aliquota massima (80 %). Il legislatore aveva pertanto un largo margine di manovra nel fissare l’aliquota della tassa; egli poteva infatti decidere di non applicare l’aliquota massima e quindi permettere ai Cantoni di applicare una propria tassa al prodotto lordo delle case da gioco. Poiché il quadro costituzionale da allora è rimasto fondamentalmente immutato, non vi sono motivi oggettivi per cambiare questa valutazione.

I Cantoni di ubicazione possono dunque decidere di applicare una tassa sulle case da gioco B in funzione del prodotto lordo dei giochi che ridurrà al massimo del 40 per cento la tassa federale. Attualmente è la CFCG a riscuotere la tassa cantonale insieme a quella federale, visto che tutti i Cantoni hanno approfittato della possibilità, offerta dall’articolo 44 capoverso 3 LCG, di delegare alla CFCG la tassazione e la riscossione. Questa possibilità

80 FF 1997 III 137