Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine

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piede di uguaglianza le coppie eterosessuali e quelle omosessuali; mantengono così un certo margine di manovra per quanto riguarda l’assetto degli istituti giuridici per le coppie omosessuali e i relativi diritti che ne conseguono (sentenza Gas e Dubois contro Francia160). Se vengono create istituzioni giuridiche per le coppie dello stesso sesso, che non conferiscono in tutti i settori gli stessi diritti di un matrimonio, questo varrà a maggior ragione per le convivenze di fatto prive di un quadro giuridico vero e proprio. Si può quindi affermare che l’avamprogetto posto in consultazione e quindi, segnatamente, il disciplinamento secondo cui l’adozione congiunta resta la prerogativa delle coppie sposate, non contraddice i trattati internazionali in generale e nemmeno la CEDU o la giurisprudenza della Corte EDU, in particolare.

Per quanto riguarda l’estensione dell’adozione del figliastro a coppie che conducono altri modi di vita, l’avamprogetto è in linea con la Corte EDU, poiché la Convezione non obbliga gli Stati membri ad autorizzare questo tipo di adozione per le coppie non sposate. L’articolo 8 CEDU sarebbe violato se l’adozione del figliastro fosse ammessa unicamente per le coppie eterosessuali non sposate e non per quelle omosessuali161.

8 Disdetta della convenzione europea del 24 aprile 1967

La convenzione europea del 24 aprile 1967 non corrisponde più alle esigenze attuali e contraddice in svariati punti la CEDU nell’interpretazione delle sentenze della Corte EDU, come dichiarato esplicitamente nel preambolo della convenzione in materia di adozione rivista («Riconoscendo che alcune delle disposizioni della Convenzione europea del 1967 sull'adozione dei minori (STE n ° 58) sono superate ed in contrasto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo»). Per questo motivo appare adeguato disdirla quanto prima.

9 Ratifica della convenzione europea del 27 novembre 2008?

Si pone inoltre la domanda della posizione che la Svizzera adotterà in riferimento alla convenzione rivista del 27 novembre 2008. Attualmente, il diritto svizzero vigente in materia di adozione non soddisfa la condizione di cui all’articolo 9 numero 1 della convenzione, secondo cui l’età minima dell’adottante non può essere né inferiore a 18 né superiore a 30 anni – la legge in vigore chiede un’età minima di 35 anni, a meno che gli aspiranti all’adozione non siano un coppia sposata da almeno cinque anni (art. 264a cpv. 2, art. 264b CC).

La Svizzera soddisferebbe questa condizione se entrasse in vigore l’abbassamento dell’età minima proposto dal presente avamprogetto agli articoli 264a e 264b AP-CC, il che le consentirebbe, in linea di principio, di ratificare la convenzione europea rivista. Occorrerà valutare a tempo debito se questo è il caso.

160 Ricorso n. 25951/07.

161 X e altri contro Austria (ricorso n. 19010/07).