Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine

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disparità di trattamento tra i partner registrati di sesso maschile e quelli di sesso femminile. La nuova situazione impone tuttavia l’adeguamento dell’articolo 19a. Ora si rimanda all’articolo 19, che disciplina in maniera generale e senza far distinzione di sesso, il diritto a prestazioni per i superstiti. Questo diritto vale anche per il partner registrato superstite.

7 Diritto di rango superiore

7.1 Basi legali

La revisione del diritto in materia di adozione si fonda sulla competenza della Confederazione nel campo del diritto civile, sancita dall’articolo 122 Cost.157. Questa competenza comprende, oltre alle disposizioni in materia di adozione del CC, anche la LUD.

7.2 Costituzionalità delle condizioni di adozione

Come secondo il diritto in vigore, l’avamprogetto non permette a tutti gli aspiranti di accedere senza restrizioni a ogni tipo di adozione. Inoltre le condizioni di adozione, in particolare l’età degli aspiranti all’adozione e la differenza d’età con il minorenne, rappresentano un ulteriore ostacolo, così che non tutte le persone che desiderano adottare un bambino possono farlo. Lo scopo dell’adozione non è soddisfare i desideri degli aspiranti all’adozione e aiutarli a procurarsi un bambino, ma dare dei genitori a un bambino che non ne ha. Il punto di vista del bambino è determinante e i suoi interessi hanno la preminenza. Questo approccio legittima le principali limitazioni che caratterizzano il diritto in materia di adozione vigente e quello rivisto.

L’adozione congiunta e l’adozione singola creano vincoli di filiazione artificiali per cui una famiglia accoglie un bambino che le è estraneo. Le condizioni di adozione devono quindi assicurare che l’adottato sia accolto nella nuova famiglia in circostanze ottimali. L’età minima di 28 anni e la limitazione della differenza massima d’età a 45 anni rappresentano sostanzialmente dei criteri idonei a offrire al bambino un contesto familiare stabile a lungo termine: le limitazioni d’età verso il basso e verso l’alto garantiscono una certa maturità dell’adottante; d’altro canto, la differenza massima d’età assicura che l’adottato possa contare su questo contesto stabile fino a quando non è maggiorenne. La possibilità di derogare a queste condizioni di adozione in presenza di motivi gravi conferisce una certa flessibilità al diritto e permette di tenere conto del singolo caso e quindi del bene di ogni bambino interessato. Il fatto che, per contro, nell’ambito dell’adozione del figliastro la legge non prescriva un’età minima, è riconducibile a una diversa situazione di partenza: non si tratta di istaurare un rapporto di filiazione artificiale tra persone estranee l’una all’altra, ma di tutelare giuridicamente una situazione che è realtà, ovvero il rapporto vissuto con il figliastro. Dalla domanda di adozione emergerà se l’aspirante matrigna o patrigno soddisfa le condizioni per diventare genitore adottivo. Questo vale del resto anche per gli aspiranti all’adozione interessati alle altre due forme di adozione. La durata della relazione richiesta, ovvero tre anni, sarà la stessa per le due forme di adozione ammesse per le coppie, ossia l’adozione congiunta e l’adozione del figliastro. Anche questa condizione, come quelle legate all’età, è utile per determinare in base a criteri oggettivi se la relazione è sufficientemente stabile per un’adozione.

157 RS 101