Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine
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Le condizioni di adozione citate in precedenza (età minima, differenza d’età massima, durata della relazione) rappresentano mezzi adeguati, proporzionati e non sostituibili da misure meno severe per valutare l’idoneità all’adozione. Poggiano inoltre su una base legale sufficiente (legge in senso formale). Servono tuttavia soltanto a motivare la presunzione confutabile secondo cui la durata di una relazione e le condizioni poste all’età assicurano la stabilità relazionale, la maturità e le prospettive a lungo termine (fino alla maggiore età dell’adottato) necessarie per accogliere un bambino estraneo in una famiglia o per assumere il ruolo di genitore. Per le autorità esecutive queste condizioni di adozione rappresentano dei valori di riferimento. Soltanto l’accertamento nel singolo caso mostra se gli interessati sono veramente idonei all’adozione.
7.3 Rapporto con l’articolo 8 capoverso 2 Cost.
Come il diritto in vigore, anche l’avamprogetto distingue fra diversi tipi di coppie: quelle sposate, quelle in unione domestica registrata e quelle che convivono di fatto. Ai differenti tipi di coppie non sono concesse le stesse possibilità di adottare:
adozione congiunta: secondo l’avamprogetto l’adozione congiunta resta
l’esclusiva delle coppie sposate;
adozione singola: d’ora in poi una persona sposata potrà adottare da sola senza
restrizioni. Anche una persona in unione domestica registrata, cui il diritto in vigore vieta l’adozione singola, potrà adottare un bambino da sola alle stesse condizioni applicabili a una persona sposata. I conviventi di fatto potranno continuare ad adottare da soli;
adozione del figliastro: l’avamprogetto concede alle coppie registrate la possi-
bilità di adottare il figlio del partner; la variante dell’avamprogetto posto in consultazione prevede lo stesso per i conviventi di fatto.
Nell’ambito dell’adozione congiunta, sussiste quindi ancora una disparità di trattamento tra le coppie registrate o i conviventi di fatto e le coppie sposate che va considerata nell’ottica dell’articolo 8 capoverso 2 Cost., secondo il quale nessuno può essere discriminato a causa del suo modo di vita, tra cui rientrano anche l’unione domestica registrata e la convivenza di fatto. Precludendo l’adozione congiunta sia alle coppie omosessuali che ai conviventi di fatto, non s’intende sminuire o emarginare queste coppie. Le differenze insite nel diritto in materia di adozione sono più che altro riconducibili al fatto che il divieto di discriminazione non obbliga il legislatore a offrire alle persone che conducono un altro modo di vita lo stresso trattamento di quello accordato alle persone sposate; dette differenze sono dovute anche alla particolare protezione conferita all’istituto del matrimonio158, di cui occorre tenere conto nell’interpretazione dell’articolo 8 capoverso 2 Cost.
7.4 Trattati internazionali
L’avamprogetto rispetta i principi e gli impegni derivanti dai trattati internazionali menzionati al capitolo 1.7. In particolare, non contraddice la giurisprudenza della Corte EDU che nella sentenza E.B contro Francia159 ha chiaramente sottolineato che l’articolo 8 CEDU non fonda il diritto all’adozione. Gli Stati membri non sono nemmeno tenuti a estendere quest’istituzione a tutte le persone e a mettere su un
158 Cfr. il messaggio del 20 nov. 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 144; Boll. Uff. 1998 (Consiglio degli Stati, stampa separata sulla riforma della Costituzione federale) pag. 41, 157 e 209 (Inderkum ad art. 12).
159 Ricorso n. 43546/02.