Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine

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prattutto nel caso in cui la coppia sposata ha dei bambini. Concedendo ai par‐ tner registrati di adottare il figlio del partner, occorrerà tuttavia completare i rimandi al diritto del divorzio e dichiarare applicabili per analogia le disposi‐ zioni corrispondenti. Si tratta in particolare dei rimandi agli articoli 125 capo‐ verso 2, 133 e 134 CC.

6.5 Codice di procedura civile (CPC)155

Capitolo 3: Interessi dei figli nelle questioni inerenti alla procedura in mate-

ria di unione domestica

Art. 307a

Se uno dei partner ha adottato il figlio minorenne dell’altro si applicano per analogia gli articoli 295–302 sugli interessi dei figli nelle inerenti al diritto di famiglia.

Anche il Codice di procedura civile deve riflettere l’evoluzione dell’unione domestica registrata da istituto che disciplina la relazione tra due persone adulte a istituto che regola l’eventuale genitorialità di una coppia registrata, nonché i suoi effetti, ad esempio in caso di separazione dei genitori omosessuali e di scioglimento dell’unione. Mediante rimando, l’articolo 307a CPC assicura quindi che le disposizioni del CPC sugli interessi dei figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia si applichino anche alle procedure in materia di unione domestica se gli interessati sono dei figli in comune.

6.6 Legge federale del 25 giugno 1982156 sulla previdenza professionale per la vecchiaia i superstiti e l’invalidità (LPP)

Art. 19a Partner registrato superstite

L’articolo 19 si applica per analogia al partner registrato superstite.

Benché la revisione dell’articolo 19a LPP non sia direttamente legata alla presente revisione, l’adeguamento della disposizione, impostosi con la revisione del diritto in materia di adozione, è tuttavia opportuno, perché l’articolo è direttamente correlato alla LUD, che deve essere rivista in ogni caso.

Per beneficiare di eventuali prestazioni per superstiti in caso di decesso del partner, va creata una disposizione speciale che disciplini chi ha diritto a una rendita per superstiti. Il vigente articolo 19a LPP rimanda a un disciplinamento obsoleto: dal 1° gennaio 2005 la LPP accorda una rendita per superstiti sia alla vedova che al vedovo, sempreché le condizioni necessarie siano adempite. Queste condizioni sono le stesse per i due sessi. La LPP non contiene quindi (più) condizioni differenti per le rendite di vedova e di vedovo. Al momento dell’elaborazione della LUD, la LPP prevedeva il versamento di una rendita soltanto alla vedova. Questo disciplinamento non è stato dichiarato applicabile ai partner registrati, poiché avrebbe portato a una

155 RS 272

156 RS 831.40