Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 59 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla revisione totale della LEGU
VD, SwissUni e UniL chiedono di precisare nell’articolo 22 lettera b della legge sui profili del DNA che l’ammontare degli emolumenti deve corrispondere ai costi effettivi. Anche secondo UGF/CURML gli emolumenti devono essere limitati alla copertura dei costi e il rapporto annuale dell’Ufficio di coordinamento deve essere inviato al Consiglio federale e ai laboratori che pagano gli emolumenti.
Articolo 61 Esecuzione di esami genetici secondo l’articolo 31
Su questa disposizione non sono giunti riscontri.
Articolo 62 Depistaggio genetico
TI auspica che anche i programmi di depistaggio avviati prima dell’entrata in vigore della LEGU debbano soggiacere ai requisiti posti dalla nuova legge entro un congruo termine definito dal Consiglio federale.
Articolo 63 Referendum ed entrata in vigore
Su questa disposizione non sono giunti riscontri.