Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 59 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla revisione totale della LEGU

SGMG, SGPath e SGSen chiedono di modificare la composizione della Commissione di esperti, affinché sia più equilibrata e rappresenti meglio i vari settori medici, in cui la genetica svolge ormai un ruolo importante.

3.8 Capitolo 7: Informazione del pubblico e valutazione della legge

Articolo 53 Informazione del pubblico

La disposizione sull’informazione del pubblico trova il consenso della grande maggioranza dei partecipanti che si sono espressi su questo articolo (GE, PS, FAMH, GFCH, GUMEK, KLCH, SAKK, SGMO, SPO, SSPH+). VD propone che nell’ambito di questa disposizione l’informazione comprenda anche il divieto di esigere un esame o di esigere o utilizzare i risultati di precedenti esami secondo gli articoli 42 e 43. PS precisa che occorre mettere a disposizione dell’UFSP i mezzi necessari per l’informazione. Riguardo alla collaborazione con altre organizzazioni specializzate, SPO ricorda che le organizzazioni indipendenti dei pazienti, sulla scorta della loro esperienza e del loro know-how, sono un’importante fonte d'informazioni per la popolazione. Questo articolo viene respinto da PLR e UDC. Questi due partiti ritengono che i cittadini siano in grado d'informarsi da soli e che non occorra stanziare altri fondi a questo scopo.

Articolo 54 Valutazione

Secondo VD, la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni deve essere meglio definita. Per PS questa disposizione riveste grande importanza soprattutto quando si tratta di valutare gli effetti della legge sulla tutela della personalità. Anche SAKK, SGMO e KLCH sono favorevoli a questo articolo.

3.9 Capitolo 8: Disposizioni penali

Osservazioni generali sul capitolo 8

Tra le disposizioni penali sono apprezzate soprattutto l’introduzione di nuove fattispecie penali e l’estensione dell’applicabilità delle norme penali ai privati (LU, CURAVIVA, GUMEK, Insel, insieme, SSPH+, UniBE-GS, UniBE-Med). Secondo SO il riferimento al diritto federale e cantonale in materia di protezione dei dati, assieme all’ampliamento delle disposizioni penali in questo campo, adempie all’importante obiettivo di evitare esami genetici abusivi o l’uso abusivo dei dati genetici. SG critica la mancanza di una norma penale concernente l’articolo 27: visto che per le analisi inviate all’estero non vi è la possibilità di sanzionare i laboratori esteri inadempienti, i laboratori svizzeri risultano svantaggiati. ZG chiede di riesaminare la proporzionalità delle disposizioni penali. Secondo ZH, dovrebbero essere sanzionate penalmente non solo le violazioni intenzionali, ma anche quelle per negligenza. PS chiede di contemplare l’introduzione di una disposizione penale sul divieto di discriminazione. Le organizzazioni dei consumatori criticano il fatto che non è sanzionata penalmente la comunicazione delle informazioni genetiche a persone non autorizzate contro la volontà della persona interessata o di terzi a lei vicini (ACSI, FRC, SKS). Inoltre queste organizzazioni, come anche IDS NE, SSPH+ e SwissUni, chiedono la possibilità di sanzioni amministrative (p. es. revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione). Secondo IDS NE, SSPH+ e SwissUni occorre chiarire a questo scopo la funzione di vigilanza dell’UFSP. mannschafft chiede di modificare gli articoli 55-57 affinché la prescrizione e l’esecuzione di esami genetici volti ad accertare una paternità non siano considerati una fattispecie penale. QUALAB si pone la questione della punibilità nei casi in cui una persona ordini per se stessa via Internet un esame all’estero secondo l’articolo 32. VFG segnala la mancanza di una disposizione penale concernente l’articolo 15 capoverso 2.

Articolo 55 Delitti

ZG desidera che l’inosservanza del divieto di comunicare i risultati di un esame in violazione dell’articolo