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Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 24 pagine
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Legge federale sugli esami genetici sull’essere umano (LEGU)
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 98 capoverso 3, 110 capoverso 1, 113 capoverso 1, 117 capoverso 1, 119 capoverso 2 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale1,
visto il messaggio del Consiglio federale del …2
decreta:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Scopo, campo d’applicazione e definizioni
Art. 1 Scopo
La presente legge si prefigge di:
a. tutelare la dignità umana e la personalità in caso di esami genetici;
b. impedire esami genetici abusivi e l’utilizzazione abusiva di dati genetici;
c. garantire la qualità degli esami genetici e dell’interpretazione dei loro risultati.
Art. 2 Campo d’applicazione
1La presente legge disciplina le condizioni di esecuzione degli esami genetici e prenatali sull’essere umano.
2Per l’allestimento di profili del DNA volti a determinare la filiazione e l’identità di una persona si applicano solo gli articoli 3, 4, 9 e 13, il capitolo 5 e le pertinenti disposizioni penali. Per quanto concerne l’utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse è applicabile la legge del 20 giugno 20033 sui profili del DNA.
3Per gli esami delle caratteristiche del patrimonio genetico che non sono trasmesse ai discendenti (caratteristiche somatiche) si applicano solo gli articoli 3-14 e 24. Il Consiglio federale, sentita la Commissione di esperti per gli esami genetici sull’essere umano di cui all’articolo 52 (Commissione di esperti), può dichiarare applicabili altre disposizioni qualora ciò sia necessario per tutelare le persone interessate o per garantire la qualità.
RS ..........
1 RS 101
2 FF …
3 RS 363 2014–......