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Consultazione 2013/61: Avvio dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): attuazione dell'iniziativa parlamentare 12.400 a livello di ordinanza · 15 pagine

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730.01 Energia

Appendice 1.16 (art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per le piccole centrali idroelettriche

N. 3.2

3.2 Rimunerazione di base: per il calcolo della rimunerazione di base è determinante la potenza equivalente dell’impianto. Que-

sta potenza corrisponde al quoziente fra produzione netta in kWh e la somma delle ore del relativo anno civile detratte le ore piene prima della messa in esercizio dell’impianto e dopo la sua disattivazione.

L’ammontare della rimunerazione di base è calcolato sulla base della potenza equivalente dell’impianto, pro rata rispetto alle seguenti classi di potenza:

3.2.1 Rimunerazione di base nel caso di una messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013:

(cent./kWh)

Classe di potenza Rimunerazione di base ≤10 kW26

≤50 kW20

≤300 kW 14.5 ≤1 MW11

≤10 MW 7.5

3.2.2 Rimunerazione di base nel caso di una messa in esercizio dopo il 1 gennaio 2014:

Categoria di impianto Classe di potenza Rimunerazione di

base

(cent./kWh)

Categoria 1 ≤300 kW 17.1

≤1 MW 10.8

≤10 MW 6.0

Categoria 2 ≤10 kW 31.3

≤50 kW 23.1

≤300 kW 15.6

≤1 MW 10.8

≤10 MW 6.0

N. 3.5

3.5 Il tasso di rimunerazione viene fissato per anno civile in base alla potenza equivalente secondo i numeri 3.1–3.4 e 3.6.

Il calcolo della rimunerazione ha luogo alla fine dell’anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per quell’anno e dell’elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali anticipati sulla base del tasso di rimunerazione dell’anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile in base ai valori di progettazione di cui al numero 5.1.

6 Introdotta dal n. 2 dell’all. all’O del 14 mar. 2008 sull’approvvigionamento elettrico (RU 2008 1223). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 2 feb. 2010 (RU 2010 809). Aggiornata dal n. 2 dell’all. all’O del 4 mag. 2011 (RU 2011 1955), dal n. II dell’O del 17 ago. 2011 (RU 2011 4067) e dal n. I dell’O del DATEC del 27 gen. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 607).