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Consultazione 2013/61: Avvio dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): attuazione dell'iniziativa parlamentare 12.400 a livello di ordinanza · 15 pagine

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730.01 Energia

Appendice 1.8 (art. 6b–6d)

Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni

1 Definizione di impianto

1.1 Definizione generale

La definizione di impianto fotovoltaico si basa sul numero 1 dell’appendice 1.2.

1.2 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole se la produzione di elettricità, a seguito dell’ampliamento o del rinnovo, è aumentata almeno del 50 per cento.

2 Categorie

2.1. Impianti isolati

Impianti che non hanno alcun collegamento architettonico con una costruzione, ad esempio impianti in giardini o su terreni incolti.

2.2. Impianti annessi

Impianti collegati architettonicamente a una costruzione o ad altri impianti di un’infrastruttura e destinati esclusivamente alla produzione di elettricità, ad esempio pannelli posati sui tetti con un sistema di fissaggio o montati su un tetto di tegole.

2.3. Impianti integrati

Impianti integrati in un edificio e adibiti, oltre che alla produzione di elettricità, anche a protezione contro le intemperie o il calore o a protezione contro le cadute (doppia funzione).

3 Importi della rimunerazione unica

3.1 La rimunerazione unica è composta da un contributo di base e da un contributo legato alle prestazioni. Per impianti ampliati o

rinnovati in misura considerevole è versato solo un contributo legato alle prestazioni.

Si applicano i seguenti importi:

Messa in esercizio Messa in esercizio

Categoria

dal 1° gennaio 2013 dal 1° gennaio 2014

Contributo di

15001400

base [CHF]

Annessi / Contributo

Isolati legato alle

prestazioni 1000850

[CHF/kilowatt

peak (kWp)]

Contributo di

20001800

base [CHF]

Integrati Contributo

legato alle

12001050

prestazioni

[CHF/kWp]

3.2 Gli impianti devono essere di dimensioni tali da ottenere una rimunerazione unica di almeno 3000 franchi. Non viene versata

alcuna rimunerazione unica inferiore a questa cifra.

3.3 Per l’attribuzione alle classi di potenza è utilizzata la potenza di punta DC normalizzata del generatore solare.

3.4 I moduli devono essere verificati in base a norme riconosciute.

3.5 Ai gestori di impianti messi in esercizio prima del 1° gennaio 2013 che hanno ricevuto la decisione di inserimento nella lista

d’attesa per la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica (art. 6b cpv. 3) prima del 31 dicembre 2012 si applicano i seguenti importi:

Messa in esercizio

Messa in esercizio Messa in esercizio

Categoria prima del

dal 1° gennaio 2011 dal 1° gennaio 2012

31 dicembre 2010

Contributo di

Annessi / 2450 19001600

base [CHF]

Isolati

Contributo 1850 14501200