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Consultazione 2013/61: Avvio dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): attuazione dell'iniziativa parlamentare 12.400 a livello di ordinanza · 15 pagine
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730.01 Energia
Appendice 1.8 (art. 6b–6d)
Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni
1 Definizione di impianto
1.1 Definizione generale
La definizione di impianto fotovoltaico si basa sul numero 1 dell’appendice 1.2.
1.2 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole
Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole se la produzione di elettricità, a seguito dell’ampliamento o del rinnovo, è aumentata almeno del 50 per cento.
2 Categorie
2.1. Impianti isolati
Impianti che non hanno alcun collegamento architettonico con una costruzione, ad esempio impianti in giardini o su terreni incolti.
2.2. Impianti annessi
Impianti collegati architettonicamente a una costruzione o ad altri impianti di un’infrastruttura e destinati esclusivamente alla produzione di elettricità, ad esempio pannelli posati sui tetti con un sistema di fissaggio o montati su un tetto di tegole.
2.3. Impianti integrati
Impianti integrati in un edificio e adibiti, oltre che alla produzione di elettricità, anche a protezione contro le intemperie o il calore o a protezione contro le cadute (doppia funzione).
3 Importi della rimunerazione unica
3.1 La rimunerazione unica è composta da un contributo di base e da un contributo legato alle prestazioni. Per impianti ampliati o
rinnovati in misura considerevole è versato solo un contributo legato alle prestazioni.
Si applicano i seguenti importi:
Messa in esercizio Messa in esercizio
Categoria
dal 1° gennaio 2013 dal 1° gennaio 2014
Contributo di
15001400
base [CHF]
Annessi / Contributo
Isolati legato alle
prestazioni 1000850
[CHF/kilowatt
peak (kWp)]
Contributo di
20001800
base [CHF]
Integrati Contributo
legato alle
12001050
prestazioni
[CHF/kWp]
3.2 Gli impianti devono essere di dimensioni tali da ottenere una rimunerazione unica di almeno 3000 franchi. Non viene versata
alcuna rimunerazione unica inferiore a questa cifra.
3.3 Per l’attribuzione alle classi di potenza è utilizzata la potenza di punta DC normalizzata del generatore solare.
3.4 I moduli devono essere verificati in base a norme riconosciute.
3.5 Ai gestori di impianti messi in esercizio prima del 1° gennaio 2013 che hanno ricevuto la decisione di inserimento nella lista
d’attesa per la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica (art. 6b cpv. 3) prima del 31 dicembre 2012 si applicano i seguenti importi:
Messa in esercizio
Messa in esercizio Messa in esercizio
Categoria prima del
dal 1° gennaio 2011 dal 1° gennaio 2012
31 dicembre 2010
Contributo di
Annessi / 2450 19001600
base [CHF]
Isolati
Contributo 1850 14501200