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Consultazione 2013/61: Avvio dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): attuazione dell'iniziativa parlamentare 12.400 a livello di ordinanza · 15 pagine

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730.01 Energia

3 La società nazionale di rete comunica al gestore mediante decisione se la rimunerazione unica può essere concessa indicandone l’importo.

4 I gestori notificano alla società nazionale di rete, entro i termini fissati nell’appendice 1.8, la messa in esercizio del loro impianto allegando tutti i dati necessari. La società nazionale di rete adegua l’importo della rimunerazione unica se l’impianto presenta caratteristiche diverse da quelle dichiarate nella domanda, ne calcola l’ammontare ed effettua rapidamente il versamento.

5 Qualora il gestore non rispetti la scadenza fissata per la notifica della messa in esercizio, la società nazionale di rete può revocare la decisione, a meno che il gestore non possa dimostrare che l’inosservanza non gli è imputabile. Se dopo la revoca è possibile dimostrare che la messa in esercizio è avvenuta nei tempi previsti e il ritardo riguarda solo la notifica, la società nazionale di rete può annullare la decisione di revoca.

6 Eventuali richieste di restituzione si basano su quanto stabilito nell’appendice 1.8 numeri 6.2 e 6.3 .

Art. 6d Ammontare della rimunerazione unica e adeguamento

1 Gli importi della rimunerazione unica si basano sull’appendice 1.8.

2 Il DATEC verifica periodicamente gli importi e li adegua secondo quanto stabilito nell’articolo 7ater della legge, se:

a. i costi degli impianti di riferimento sono cambiati in misura considerevole;

b. il numero delle domande per la rimunerazione unica è cambiato a tal punto che, oltre ai mezzi per adempiere agli obblighi di cui agli articoli 7a, 15a e 15abis della legge, per la rimunerazione unica sono disponibili mezzi nettamente superiori o inferiori.

3 Il DATEC può prevedere che per i gestori ai quali è già stata assicurata una rimunerazione unica (art. 6c cpv. 2) si applichino gli importi precedenti e non quelli adeguati.

Art. 29c Disposizioni transitorie della modifica del …

1 I gestori di rete che, per motivi tecnici o di gestione non possono misurare o calcolare l’energia da rimunerare secondo le disposizioni dell’articolo 2 capoversi 2-2ter, possono rilevare la quantità di energia da rimunerare secondo il diritto previgente fino al momento in cui non saranno in grado di applicare le nuove disposizioni, ma in ogni caso al massimo fino al 31 dicembre 2014.

2 Nel caso di anni contabili che iniziano nel 2013 e terminano nel 2014 il diritto al rimborso è valutato pro rata temporis: fino al 31 dicembre 2013 secondo le disposizioni previgenti e a partire dal 1° gennaio 2014 secondo le nuove disposizioni. Un consumatore finale che intende chiedere il rimborso del supplemento per la parte di anno contabile che ricade nel 2014 è tenuto a documentare pro rata quanto richiesto nell’articolo 3oter capoverso 2. In deroga all’articolo 3m capoverso 2 solo la parte dell’anno contabile che ricade nel 2014 deve essere compresa nella convenzione sugli obiettivi.

3 Nel caso di anni contabili che almeno in parte ricadono nel 2014, non si applica il termine di cui all’articolo 3m capoverso 1 se, per la sua applicazione, già prima del 31 dicembre 2014 dovrebbe essere presentata, ai fini della verifica, una proposta di convenzione sugli obiettivi da stipulare con la Confederazione. In deroga all’articolo 3m capoverso 1 è in questi casi sufficiente che il consumatore finale:

a. entro il 31 giugno 2014 si impegni a presentare all’UFE, prima della fine dell’anno, una proposta di convenzione sugli obiettivi a decorrere dal 1° gennaio 2014 da stipulare con la Confederazione (art. 28d cpv. 1 della legge);

b. presenti all’UFE, ai fini della verifica, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, una proposta per una convenzione sugli obiettivi; e

c. stipuli la convenzione sugli obiettivi entro il 31 marzo 2015.

II

1 Le appendici 1.1–1.5 sono modificate secondo la versione qui annessa.

2 All’ordinanza sono aggiunte le appendici 1.8 e 5 secondo la versione qui annessa.

III

L’ordinanza del 22 novembre 20065 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia è modificata come segue:

Art. 13c Emolumenti nell’ambito delle convenzioni sugli obiettivi

Le organizzazioni private incaricate dall’Ufficio federale secondo l’articolo 3ooctiescapoverso1 lettere a e c dell’ordinanza sull’energia riscuotono emolumenti per le loro prestazioni.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2014.

5 RS 730.05