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Consultazione 2013/61: Avvio dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): attuazione dell'iniziativa parlamentare 12.400 a livello di ordinanza · 15 pagine
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Ordinanza 730.01
3 Il plusvalore lordo e i costi dell’elettricità sono determinati sulla base del conto individuale dell’ultimo anno contabile completo. Se più società svizzere o più filiali di società estere costituiscono un’unità economica e dispongono di un conto consolidato limitato alla Svizzera, quest’ultimo è determinante per il calcolo del plusvalore lordo e dei costi dell’elettricità dell’ultimo anno contabile completo.
4 Il plusvalore lordo deve essere determinato sulla base delle «Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti» (Swiss GAAP FER) della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti3 o sulla base di un altro standard di contabilità riconosciuto conformemente all’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 21 novembre 20124 sulle norme contabili riconosciute.
5 Le società che non sottostanno agli obblighi di revisione ordinaria si sensi dell’articolo 727 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni, possono calcolare il plusvalore lordo, in deroga ai capoversi 3 e 4, sulla base delle dichiarazioni per l’imposta sul valore aggiunto dell’ultimo anno contabile completo. In questo caso non è necessaria un’attestazione da parte di un perito revisore abilitato.
Art. 3oquinquiesEsame della domanda
1 L’UFE decide in merito al diritto al rimborso di un consumatore finale sulla base della domanda nonché della documentazione esistente che fornisce le informazioni per stabilire il rispetto della convenzione sugli obiettivi.
2 Se all’UFE non è stato ancora sottoposto alcun rendiconto contenente sufficienti informazioni sull’anno contabile da esaminare e si prospetta la possibilità che la convenzione sugli obiettivi non sia stata rispettata, l’UFE può rinviare la decisione fino all’inoltro e alla valutazione del rendiconto successivo.
Art. 3osexiesRimborso
1 Se l’UFE approva la domanda, entro due mesi dall’approvazione viene versato l’importo da rimborsare al consumatore finale. Il suo ammontare nel caso di rimborso parziale del supplemento è calcolato secondo quanto stabilito nell’appendice 5.
2 Sull’importo rimborsato la Confederazione non calcola interessi.
Art. 3oseptiesRestituzione del rimborso ottenuto indebitamente
Se il consumatore finale non rispetta pienamente la convenzione sugli obiettivi, l’UFE chiede la restituzione di tutti gli importi versati a titolo di rimborso durante il periodo di validità della convenzione. Non può esigere il versamento di alcun interesse.
Art. 3ooctiesOrganizzazioni private
1 L’UFE incarica organizzazioni private idonee in particolare per:
a. l’elaborazione della proposta di convenzione sugli obiettivi insieme al consumatore finale;
b. la verifica della proposta di convenzione sugli obiettivi;
c. l’assistenza al consumatore finale nella redazione dei rendiconti conformemente all’articolo 3n;
d. la verifica delle indicazioni e dei documenti di cui all’articolo 3otercapoverso 2.
2 I consumatori finali interessati sono tenuti a collaborare con queste organizzazioni private e devono in particolare mettere a loro disposizione tutti di documenti necessari e garantire l’accesso agli impianti durante il normale orario di lavoro.
Capitolo 2d: Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici nuovi di piccole dimensioni
Art. 6b Aventi diritto e diritto di scelta
1 Solo i gestori di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 30 kW possono far valere il diritto a una rimunerazione unica ai sensi dell’articolo 7abis della legge qualora il nuovo impianto o l’impianto ampliato o rinnovato in misura considerevole sia stato messo in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.
2 Hanno inoltre diritto a una rimunerazione unica solo i gestori che danno inizio alla costruzione dell’impianto dopo che la società nazionale di rete ha garantito la concessione della rimunerazione (art. 6c cpv. 3) o se quest’ultima ha autorizzato un inizio anticipato della costruzione.
3 In aggiunta a quanto stabilito nel capoverso 1, possono avere diritto alla rimunerazione unica anche i gestori di impianti messi in esercizio tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2012 qualora siano in possesso di una decisione di messa in lista d’attesa al più tardi del 31 dicembre 2012 per la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica (art. 7a della legge).
4 Nel caso di impianti di potenza compresa tra 10 e 30 kW, ma inferiore 30 kW, i gestori possono scegliere tra la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica e la rimunerazione unica.
Art. 6c Procedura presso la società nazionale di rete
1 Per ottenere la rimunerazione unica i gestori devono presentare alla società nazionale di rete una domanda secondo quanto indicato nell’appendice 1.8.
2 Chi dispone del diritto di scelta tra la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica e la rimunerazione unica (art. 6b cpv. 4) e inoltra domanda per quest’ultima, non può contemporaneamente chiedere la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica o il passaggio in un secondo momento a questo sistema di rimunerazione.
3 www.fer.ch