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Consultazione 2013/61: Avvio dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): attuazione dell'iniziativa parlamentare 12.400 a livello di ordinanza · 15 pagine
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Ordinanza sull’energia (OEn) Avamprogetto del 20 settembre 2013
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero,
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I
L’ordinanza sull’energia del 7 dicembre 19981 è modificata come segue:
Art. 1d cpv. 3 lett. d
3 La garanzia di origine deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
d. se e in quale misura il produttore ha ottenuto una rimunerazione ai sensi dell’articolo 7abis della legge.
Art. 2 cpv. 2, 2bis, 2ter, 2quater e 3 primo periodo
2 Il gestore di rete deve rimunerare:
a. la produzione eccedente, nel caso di un produttore che utilizza una parte dell’energia prodotta per il consumo proprio;
b. la produzione netta, nel caso di un produttore che cede tutta l’energia prodotta.
2bis La produzione eccedente corrisponde alla quantità di elettricità effettivamente immessa nella rete del gestore. La produzione netta corrisponde alla quantità di elettricità prodotta dall’impianto (produzione lorda) dedotta la quantità di elettricità consumata dall’impianto stesso in fase di produzione (alimentazione ausiliaria).
2ter Per il rilevamento l’energia da rimunerare è misurata direttamente o mediante calcolo. Il calcolo deve essere basato su valori di misurazione.
2quater I produttori che intendono passare dalle rimunerazioni secondo la lettera a alle rimunerazioni secondo la lettera b del capoverso 2 o viceversa devono comunicarlo con tre mesi di anticipo al gestore di rete.
3 Per quanto concerne gli strumenti di misurazione da utilizzare per rilevare l’elettricità da rimunerare, si applicano l’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione e le relative disposizioni d’esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Art. 3b cpv. 2 primo periodo
2 La rimunerazione è calcolata sulla base del tasso di rimunerazione e della quantità di elettricità da rimunerare secondo l’articolo 2 capoverso 2.
Sezione 4: Diritto al rimborso del supplemento
Art. 3l Periodo determinante / Oggetto del diritto
L’esistenza di un diritto del consumatore finale al rimborso è valutata in relazione a un anno contabile concluso. Se il consumatore ha diritto al rimborso, il supplemento versato durante il relativo anno contabile è rimborsato totalmente o in parte.
Art. 3m Convenzione sugli obiettivi
1 Il consumatore finale che intende inoltrare domanda di rimborso del supplemento deve elaborare, in collaborazione con le organizzazioni private incaricate di cui all’articolo 3oocties capoverso 1 lettera a, una proposta di convenzione sugli obiettivi e sottoporla all’UFE per verifica al più tardi tre mesi prima della fine dell’anno contabile per il quale intende chiedere il rimborso.
2 La convenzione sugli obiettivi è stipulata con la Confederazione. Ha una durata minima di 10 anni a decorrere dal 1° gennaio. La convenzione deve comprendere interamente ogni anno contabile per il quale è chiesto un rimborso.
3 La convenzione sugli obiettivi fissa per ogni anno civile compreso nella convenzione stessa un obiettivo di efficienza energetica e si considera rispettata se:
a. il grado di efficienza energetica del consumatore finale durante il periodo di validità della convenzione resta al di sotto dell’obiettivo di efficienza energetica fissato per l’anno in questione per non più di due anni consecutivi e complessivamente per non più della metà degli anni previsti;
b. il consumatore finale investe almeno il 20 per cento dell’importo rimborsato entro un anno dal versamento in ulteriori misure volte ad aumentare l’efficienza energetica secondo quanto stabilito dalla convenzione sugli obiettivi; e
c. il consumatore finale presenta i rendiconti previsti entro i termini fissati.