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Consultazione 2013/61: Avvio dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): attuazione dell'iniziativa parlamentare 12.400 a livello di ordinanza · 15 pagine

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730.01 Energia

4 L’UFE può prorogare la scadenza per l’investimento dell’importo rimborsato secondo il capoverso 3 lettera b di al massimo due anni.

Art. 3n Rendiconto nel quadro della convenzione sugli obiettivi

1 Il consumatore finale presenta all’UFE entro il 31 maggio dell’anno successivo un rendiconto sull’anno civile in questione.

2 Il rendiconto contiene tutti i dati rilevanti per l’anno civile in relazione alla convenzione sugli obiettivi confrontati con i dati degli anni precedenti e contiene almeno le seguenti indicazioni:

a. il consumo totale di energia del consumatore finale attraverso il confronto tra i valori effettivi e i valori di riferimento;

b. le misure di efficienza energetica adottate e i loro effetti;

c. l’efficienza energetica del consumatore finale attraverso il confronto tra i valori effettivi e i valori di riferimento;

d. le previste misure correttive corredate da una motivazione se per l’anno in questione l’obiettivo di efficienza energetica fissato non è stato raggiunto;

e. gli investimenti effettuati secondo l’articolo 3m capoverso 3 lettera b.

3 L’UFE può chiedere l’indicazione di altri dati nella misura in cui siano necessari per la verifica del rispetto di quanto stabilito nella convenzione sugli obiettivi.

Art. 3o Adeguamento della convenzione sugli obiettivi

1 L’UFE verifica l’adeguamento della convenzione sugli obiettivi o d’ufficio o su richiesta.

2 L’adeguamento deve in ogni caso essere verificato se:

a. il grado di efficienza energetica del consumatore finale si colloca almeno per il 30 per cento al di sotto o al di sopra dell’obiettivo di efficienza fissato per l’anno in questione; e

b. lo scostamento rispetto all’obiettivo di efficienza energetica è riconducibile a un cambiamento radicale delle condizioni sulla cui base era stata redatta la convenzione sugli obiettivi e il cambiamento non è di natura transitoria, in particolare se riguarda una fondamentale e duratura trasformazione della struttura o dell’attività imprenditoriale del consumatore finale.

3 Il consumatore finale deve informare immediatamente l’UFE in caso di cambiamenti delle condizioni in base alle quali era stata redatta la convenzione sugli obiettivi.

4 Un eventuale adeguamento della convenzione sugli obiettivi ha effetto retroattivo dall’inizio dell’anno in cui si sono manifestati i cambiamenti.

Art. 3obisCaso di rigore

1 I consumatori finali i cui costi dell’elettricità ammontano a meno del 5 per cento del plusvalore lordo ricevono un rimborso parziale del supplemento pagato se:

a. soddisfano i requisiti per avere diritto al rimborso secondo l’articolo 15bbis capoverso 2 della legge;

b. sono esposti alla concorrenza; e

c. possono provare che a causa del supplemento risultano notevolmente svantaggiati rispetto ai concorrenti diretti in Svizzera che ricevono un rimborso del supplemento, oppure rispetto ai concorrenti diretti esteri.

2 La prova dello svantaggio rispetto ai concorrenti esteri deve essere fornita sulla base di prezzi di riferimento comparabili dell’energia elettrica.

3 Ai consumatori finali che soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1 è rimborsato il 30 per cento del supplemento pagato.

4 Per il resto si applicano le disposizioni delle sezioni 4 e 4a ad eccezione dell’articolo 3osexies capoverso 1 secondo periodo.

Sezione 4a: Procedura per il rimborso del supplemento

Art. 3oterDomanda

1 La domanda di rimborso del supplemento va presentata all’UFE al massimo sei mesi dopo la fine dell’anno contabile per il quale si chiede il rimborso.

2 La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

a. i giustificativi del plusvalore lordo dell’ultimo anno contabile completo;

b. l’attestazione da parte di un perito revisore autorizzato che il plusvalore lordo è stato calcolato correttamente;

c. i giustificativi relativi ai costi dell’elettricità dell’ultimo anno contabile completo;

d. i giustificativi della quantità di elettricità acquistata nel rispettivo anno contabile e il supplemento pagato.

Art. 3oquaterPlusvalore lordo e costi dell’elettricità

1 Il plusvalore lordo è il valore aggiunto conferito ai beni e ai servizi dal processo di produzione e di fornitura, dedotte tutte le prestazioni preliminari. Gli ammortamenti e i costi di finanziamento non fanno parte delle prestazioni preliminari.

2 I costi dell’elettricità sono i costi fatturati ai consumatori finali per l’utilizzo della rete, la fornitura di energia elettrica e tasse e prestazioni a favore degli enti pubblici, senza supplemento e senza imposta sul valore aggiunto.