Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/61: Avvio dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): attuazione dell'iniziativa parlamentare 12.400 a livello di ordinanza · 12 pagine

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2. Risultati dell’indagine conoscitiva

2.1 Rimborso del supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione

Le reazioni dei Cantoni divergono. La modifica dell’ordinanza è accolta favorevolmente dai Cantoni AI, AR e JU. Il Cantone FR si astiene dal pronunciarsi sul rimborso del supplemento di rete. Il Cantone BS approva le convenzioni sugli obiettivi a carattere vincolante stipulate con la Confederazione e l’obbligo di investire il 20 per cento della somma rimborsata in misure che vadano oltre quelle economicamente sostenibili definite nella convenzione. Occorrerebbe però stabilire quale sistema di fattori di energia primaria sia da applicare. In linea di principio il Cantone BL è favorevole alla modifica, ma teme che l’obbligo di presentare rendiconti annuali concernenti le convenzioni sugli obiettivi rappresenti un onere severo. I Cantoni AG, BE, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, VD, ZG, ZH chiedono che le convenzioni sugli obiettivi per il rimborso del supplemento di rete siano armonizzate e coordinate con i requisiti delle norme cantonali relative ai grandi consumatori. Anche il rendiconto concernente le convenzioni sugli obiettivi dev’essere armonizzato con i requisiti cantonali. I Cantoni AG, BE, GE, GR, NW e VD domandano inoltre che le convenzioni sugli obiettivi siano compatibili con le modalità di esecuzione della legislazione sul CO2. Il Cantone AG propone di armonizzare gli strumenti impiegati per le diverse convenzioni sugli obiettivi. I Cantoni AG, GL, NE, ZH deplorano l’assenza di una chiara distinzione tra le convenzioni sugli obiettivi a livello cantonale e a livello federale e sottolineano che occorre evitare i doppi conteggi. I Cantoni BE, LU, SG, SZ, ZH sostengono che si debbano utilizzare i fattori di ponderazione nazionali al posto dei fattori di energia primaria. Alcuni Cantoni, tra cui GL, LU, SZ, ZH, chiedono che le sedi pertinenti siano meglio specificate. L’articolo 3n capoverso 3 stabilisce che l’UFE può chiedere dati supplementari, nella misura in cui siano necessari per la verifica del rispetto della convenzione sugli obiettivi. I Cantoni GL, SO, SZ, ZH chiedono che tali dati siano elencati o che il capoverso venga eliminato. Per i Cantoni LU, SZ, SO e ZH, il periodo di validità delle convenzioni sugli obiettivi deve coincidere con l’anno contabile dei consumatori finali. Il Cantone SO propone inoltre di ridurre a cinque anni il periodo di validità delle convenzioni sugli obiettivi.

Nel complesso, i Cantoni ritengono che l’esecuzione del rimborso implichi un onere amministrativo elevato. Secondo alcuni Cantoni, come per esempio OW e VD, l’onere deve essere il più possibile contenuto. Il Cantone BE propone di inserire nell’ordinanza il termine indicativo massimo per il trattamento delle domande e di prescrivere alle organizzazioni incaricate dalla Confederazione la collaborazione con i Cantoni. Il Cantone AG ritiene che la percentuale minima del 30 per cento prevista per il caso di rigore sia troppo bassa. Anche il Cantone VS propone di formulare la regolamentazione dei casi di rigore in maniera più favorevole alle imprese e suggerisce che, oltre alla convenzione sugli obiettivi, siano riconosciuti anche sistemi di gestione delle energie secondo la norma ISO50 001. È respinto l’investimento del 20 per cento della somma rimborsata in misure ulteriori a quelle già definite nella convenzione ed è fatto valere che il termine per l’investimento di questi fondi (un anno, con possibilità di proroga di due anni supplementari) è troppo breve. Dev’essere possibile accantonare fondi per un periodo di tempo più lungo, al fine di effettuare investimenti più consistenti. Il Cantone SH propone di definire obiettivi intermedi più severi, in modo che sia consentito restare al di sotto dei valori previsti soltanto in un terzo degli anni di validità della convenzione sugli obiettivi. Il Cantone TG osserva che le regolamentazioni per il rimborso del supplemento di rete e la procedura sono troppo complesse e che andrebbero riviste a fondo al fine di semplificarle.

L’UDC non approva il progetto nella forma attuale. Sostiene che sia necessario rendere più flessibile l’investimento del 20 per cento della somma rimborsata e che l’Amministrazione non possa essere dotata di nuove competenze interpretative; respinge inoltre la creazione di quattro nuovi posti di lavoro equivalenti a tempo pieno. Il PLR approva che solo il 20 per cento della somma rimborsata debba essere investito in misure, e non la sua totalità; ritiene tuttavia che vada soppressa la restrizione dell’utilizzo dell’investimento in ulteriori misure. Nella valutazione della sostenibilità economica si deve tenere conto del superamento degli obiettivi della convenzione. Il periodo di validità della convenzione sugli obiettivi dev’essere ridotto a cinque anni. La percentuale minima del 30 per cento nel caso di costi dell’elettricità pari al cinque per cento del plusvalore lordo dev’essere aumentata al 50 per cento. Il PS è favorevole alla modifica dell’ordinanza. La regolamentazione dei casi di rigore dev’essere precisata, poiché non è chiaro cosa si intenda per «risultano notevolmente svantaggiati». I consumatori finali che possono avvalersi della regolamentazione dei casi di rigore devono essere pubblicati in un elenco. Il PEV è contrario a un rimborso totale.