Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/61: Avvio dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): attuazione dell'iniziativa parlamentare 12.400 a livello di ordinanza · 12 pagine
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L’Unione delle città disapprova il rimborso completo, ma accoglie positivamente l’obbligo di investire il 20 per cento dell’importo rimborsato in ulteriori misure. Contesta la regolamentazione dei casi di rigore, poiché in tal modo vengono tenute in vita imprese incapaci di sopravvivere.
Le associazioni mantello nazionali dell’economia e le associazioni dell’industria e dei servizi propongono numerose modifiche. Per esempio, i limiti del sistema e il concetto di impresa della legislazione sul CO2 devono essere adeguati. L’investimento del 20 per cento della somma rimborsata in misure ulteriori rispetto a quelle già definite nella convenzione viene respinto e, in parte, ritenuto non conforme alla legge. Alcune associazioni, come Swissmem oppure IGEB e ZPK suggeriscono di considerare anche il superamento degli obiettivi della convenzione come indicatore per l’investimento del 20 per cento dell’importo rimborsato in ulteriori misure. Le disposizioni sul rispetto degli obiettivi sono giudicate troppo restrittive. Viene proposto di considerare rispettata la convenzione sugli obiettivi se l’obiettivo finale è raggiunto. Il termine di un anno, con possibilità di proroga di due anni supplementari, per l’investimento del 20 per cento dell’importo rimborsato è ritenuto troppo breve; viene chiesto di poter accantonare tali contributi per l’intero periodo di validità della convenzione sugli obiettivi. Cemsuisse suggerisce concretamente di prevedere cinque‒sette anni a tal fine. Viene proposto di conservare i mezzi finanziari in un fondo e di far elaborare ai consumatori finali un piano d’investimento per l’impiego di tali mezzi. Viene inoltre chiesto che i costi di manutenzione e consulenza siano computabili. Cemsuisse propone che gli investimenti del 20 per cento dell’importo rimborsato possano essere impiegati in progetti connessi alle gare pubbliche. Il rimborso dev’essere concesso ex ante se l’impresa ha mostrato più volte di rispettare la convenzione sugli obiettivi. Il requisito del rinvio della decisione fino al rendiconto successivo qualora si prospetti la possibilità che la convenzione sugli obiettivi non sia stata rispettata va eliminato senza sostituzione. I rapporti di gestione accettati da società di revisione o dalle autorità fiscali non devono essere nuovamente verificati. Nel caso di costi dell’elettricità pari al cinque per cento del plusvalore lordo non si deve optare per un limite inferiore fisso, bensì, per esempio, per una media mobile. La regolamentazione dei casi di rigore va semplificata o eliminata. Nel caso dell’eliminazione, i casi di rigore devono essere disciplinati caso per caso. Secondo l’USAM, la regolamentazione dei casi di rigore verrebbe semplificata se, in linea di principio, ogni impresa potesse farla valere e se l’organo statale competente fosse soltanto tenuto a provare che un’impresa non vi è soggetta. Il Centre Patronal ritiene che le norme proposte siano burocratiche. Si teme che soltanto i grandi consumatori di energia possano avvalersi del rimborso. Viene inoltre chiesto di coordinare le convenzioni sugli obiettivi con la legislazione sul CO2. L’investimento del 20 per cento dell’importo rimborsato in misure non efficaci sotto il profilo economico è respinto. L’USIE chiede il pari trattamento di tutti i consumatori finali, indipendentemente dal rapporto fra i costi dell’elettricità e il plusvalore lordo.
Il GGS propone concretamente che sia eliminata la prova dell’addizionalità nel caso dei grandi progetti se vi sono impiegati i mezzi finanziari derivanti dal 20 per cento dell’importo rimborsato. Swisselectricity suggerisce di coordinare le convenzioni sugli obiettivi con la legislazione sul CO2. Gli stessi rami dell’economia che, secondo l’allegato 7 dell’ordinanza sul CO2, possono avvalersi
dell’esenzione dalla tassa sul CO2 potranno così beneficiare del rimborso. Il limite inferiore del 5 per cento del rendiconto tra costi dell’elettricità e plusvalore lordo, che dà diritto al rimborso, è considerato troppo elevato.
La Camera di commercio di Basilea-Città e Basilea-Campagna giudica critico il rispetto degli obiettivi intermedi e chiede di rendere più flessibili i requisiti. L’investimento del 20 per cento dell’importo rimborsato in ulteriori misure dev’essere effettuato soltanto se ciò permette di armonizzare i periodi di payback con i requisiti aziendali. Viene inoltre fatto valere che le imprese pianificano per periodi maggiori di cinque anni; occorre quindi prevedere l’accantonamento del 20 per cento dell’importo rimborsato su un periodo più lungo. È anche richiesta una definizione dei limiti del sistema.
L’USS è ampiamente favorevole all’adeguamento dell’ordinanza. Sono approvati i requisiti e il processo di stesura e attuazione delle convenzioni sugli obiettivi, nonché l’obbligo di presentare un rendiconto ogni anno. È respinta la regolamentazione dei casi di rigore in quanto non applicabile: è considerato inadeguato dover fornire la prova del caso di rigore sulla base dei prezzi di riferimento dell’energia elettrica. Inoltre, i consumatori finali che si avvalgono della regolamentazione dei casi di rigore devono essere resi noti.