Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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servizi finanziari non deve effettuare alcuna verifica dell’adeguatezza o dell’idoneità, sempreché le operazioni siano eseguite su richiesta del cliente.

Verifica dell’idoneità in caso di consulenza e gestione patrimoniale

I fornitori di servizi finanziari possono offrire una consulenza ai loro clienti nell’investimento del loro patrimonio soltanto se sono al corrente della loro esperienza, delle loro conoscenze, degli obiettivi di investimento e della loro situazione finanziaria. Di conseguenza, effettuano una verifica dell’idoneità sulla base delle informazioni ricevute dai clienti. Soltanto se secondo la stima del fornitore di servizi finanziari il cliente possiede sufficienti conoscenze ed esperienza per valutare i rischi e le caratteristiche di un’operazione, e questa, alla luce dei suoi obiettivi di investimento e della sua situazione finanziaria, è idonea, il fornitore di servizi finanziari può consigliare al suo cliente di effettuare la transazione.

La verifica dell’idoneità non si applica soltanto alla consulenza in investimenti, ma anche nell’ambito dei mandati di gestione patrimoniale. Essa si riferisce alla gestione patrimoniale stessa. Prima di stipulare un contratto di gestione patrimoniale, il fornitore di servizi finanziari deve assicurarsi che il cliente capisca cosa s’intende per «gestione patrimoniale» e che la strategia di investimento scelta coincida in linea di principio con gli obiettivi e la situazione economica del cliente, ovvero che sia idonea. Inoltre, prima di effettuare transazioni finanziarie, il gestore patrimoniale deve verificare se, nelle loro interazioni con il resto del portafoglio, esse sono idonee per il cliente.

Norme di comportamento: diritto in materia di vigilanza con ripercussioni sul diritto civile

Le norme di comportamento previste dalla LSF per i fornitori di servizi finanziari sono disposizioni di diritto pubblico. Nell’ambito della sua vigilanza costante, l’autorità di vigilanza controlla presso i fornitori di servizi finanziari da essa sorvegliati segnatamente se tali norme sono rispettate. Se un fornitore di servizi finanziari sorvegliato viola gli obblighi previsti, l’autorità adotta misure adeguate (cfr. commento all’art. 6). Essa dispone in linea di principio degli strumenti di vigilanza previsti dalla legge sulla vigilanza dei mercati finanziari6 (LFINMA). Il rispetto delle norme di comportamento da parte dei fornitori di servizi finanziari non assoggetti a vigilanza non viene sorvegliato, ma sono previste sanzioni penali per le violazioni degli obblighi di informazione e di quelli inerenti alla verifica dell’idoneità e dell’adeguatezza anche da parte di persone che operano per conto di fornitori di servizi finanziari non sorvegliati (cfr. art. 121).

Le norme di comportamento in materia di vigilanza stabilite dalla LSF non riguardano direttamente il rapporto di diritto privato tra i fornitori di servizi finanziari e i clienti. Il tribunale civile continua a giudicare il rapporto di diritto civile in base alle disposizioni del diritto privato. Tuttavia, per concretizzare dette disposizioni può servirsi delle norme di comportamento sopracitate. In tali casi, le disposizioni influiscono sul rapporto di diritto civile tra il fornitore di servizi finanziari e i suoi clienti. Tuttavia i singoli clienti non possono far valere presso l’autorità di vigilanza la

6 Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA; RS 956.1)