Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 66 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la legge

sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin)

Cantoni ritengono la nuova normativa superflua e dubitano che gli obiettivi perseguiti possano essere effettivamente raggiunti nel modo proposto (AI, GR, TG, SZ). Contro l’introduzione di nuove norme di comportamento si esprimono anche UDC, BRP e HKBB.

La regolamentazione di fondo di cui all’articolo 6 non è fortemente tematizzata dai partecipanti alla consultazione. SwissBanking, foreign banks e CS sottopongono proposte per una sua concretizzazione. In particolare tutte le prescrizioni speciali – e non solo quelle più ampie – devono avere la precedenza sulle norme di comportamento della LSF (SwissBanking, CS). Foreign banks chiede inoltre che per i clienti con domicilio all’estero si applichino le norme di comportamento estere, nella misura in cui sono equivalenti con quelle svizzere. Secondo SwissBanking il principio della tutela degli interessi dei clienti nonché l’obbligo di agire con diligenza di cui all’articolo 6 capoverso 2 devono essere addirittura stralciati. Anche Homburger chiede di stralciare questo capoverso.

1.2.2 Obbligo di informazione (art. 7 segg. AP-LSF)

I partecipanti alla consultazione sono favorevoli a un livello adeguato di trasparenza sui mercati finanziari e quindi anche alla definizione di obblighi di informazione. È ben accolto soprattutto il principio secondo cui si deve garantire una sufficiente protezione dei clienti con una trasparenza adeguata e non ricorrendo a provvedimenti che li limitano nelle loro decisioni d’investimento (tra cui SwissBanking, economiesuisse, SFAMA, ACSI, Uni-BE Bankrecht). Anche la maggior parte dei partiti politici è favorevole a un’elevata trasparenza sui mercati finanziari (cfr. i pareri di BDP, pvl, PS, PLR) come pure numerosi Cantoni (tra cui BL, NW, OW).

Per le formulazioni concrete del progetto di consultazione si propongono tuttavia diversi adeguamenti. Le proposte si incentrano soprattutto sulla distinzione tra informazioni specifiche al prodotto e informazioni specifiche all’istituto, sulla questione del momento della comunicazione delle informazioni e su adeguamenti della definizione di indipendenza. Inoltre si auspica che per prodotti differenti deve valere anche un livello di informazione differente. Pochi partecipanti respingono le proposte prescrizioni in materia di trasparenza nel loro insieme (AGA).

Sono favorevoli a un’informazione unica dei clienti soprattutto economiesuisse, SwissBanking, banche cantonali, CS, UBS e il Cantone di OW. Secondo le loro proposte, le informazioni devono generalmente riferirsi alla fornitura di servizi e non devono pertanto essere ripetute ogni volta che viene fornita una consulenza concreta. Inoltre, diversi partecipanti alla consultazione chiedono che, per motivi di fattibilità, l’informazione possa essere dispensata anche dopo la fornitura del servizio (SwissBanking, SVUE, banche cantonali) o esigono una diversa precisazione del momento della comunicazione delle informazioni (CS, UBS). Infine, numerosi partecipanti sono del parere che debba essere possibile comunicare le informazioni anche per via elettronica.

Secondo molti partecipanti, tra cui ASPS, economiesuisse, UBS e Vontobel, bisogna badare a una chiara distinzione tra informazioni specifiche al prodotto e informazioni specifiche all’istituto. In particolare le informazioni riguardanti gli strumenti finanziari offerti e i loro rischi devono essere delimitate dalle informazioni concernenti il fornitore di servizi e i suoi servizi. Altri partecipanti sono favorevoli a una differenziazione del volume di informazioni sulla base del servizio offerto. Ad esempio, per l’articolo 7, foreign banks chiede una distinzione tra obblighi di informazione per le operazioni execution only, per i servizi di consulenza e per la gestione patrimoniale discrezionale. Secondo ASPS, CS e UBS i fogli informativi di base devono essere forniti solo nel quadro della consulenza in investimenti. USAM chiede che le operazioni effettuate su propria iniziativa dei clienti e mere operazioni a carattere esecutivo devono essere escluse da diversi obblighi di informazione di cui all’articolo 7. Anche SwissBanking e le banche cantonali sono contrari all’introduzione dell’obbligo di informazione preliminare per le operazioni senza consulenza.