Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 66 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la legge

sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin)

Altri partecipanti chiedono che i clienti debbano poter scegliere di rinunciare alle informazioni secondo gli articoli 7 o 8 (banche cantonali, USAM, ASPS). Per altri partecipanti la proposta di rinuncia si limita ai clienti professionali (Banche locali, UBS). Le banche cantonali vogliono informare i clienti professionali solo su richiesta e presuppongono del resto una rinuncia all’informazione da parte dei clienti professionali.

Alcuni partecipanti si esprimono anche sotto il profilo materiale sui singoli obblighi di informazione secondo gli articoli 7 e 8. Ad esempio SwissBanking e ASPS vorrebbero rinunciare alla comunicazione dei vincoli economici esistenti con terzi in relazione al servizio finanziario offerto. CS auspica una precisazione in base alla quale devono essere resi noti solo i vincoli economici che possono avere ripercussioni essenziali sulla relazione con la clientela. ASG invece accoglie la proposta di informare in merito ai vincoli economici esistenti con terzi e chiede di comunicare inoltre l’influsso esercitato dai titolari di quote sulla politica aziendale. Secondo Uni-ZH andrebbe chiarito che l’espressione «vincoli economici esistenti con terzi» comprenda anche «vincoli economici esistenti con società di gruppo». La Camera fiduciaria chiede di sopprimere la possibilità di avviare procedure di composizione delle controversie innanzi a un organo di mediazione. SFBV non vuole una microtrasparenza in relazione ai costi che devono essere sopportati dal cliente per l’ottenimento di servizi finanziari, ma chiede la comunicazione dei costi totali. Infine, secondo ASIB bisognerebbe completare l’articolo 7 capoverso 1 in modo che il consulente debba rinviare alle possibili conseguenze sulla parte variabile del suo salario in occasione della vendita di servizi finanziari.

Secondo diversi partecipanti alla consultazione, nella consulenza in investimenti e nella gestione patrimoniale non bisogna informare se viene eseguita un’analisi di mercato in relazione al servizio oppure no (tra cui SwissBanking, CS). Inoltre è biasimato l’obbligo di informare sulle modalità di custodia degli strumenti finanziari (USAM, ASPS, UBS). Numerosi partecipanti auspicano infine adeguamenti nell’ambito della consegna di prospetti e fogli informativi di base. In particolare è ritenuta superflua la disposizione secondo cui debba essere messa a disposizione documentazione anche per i valori di base di uno strumento finanziario.

La regolamentazione concernente l’indipendenza proposta all’articolo 9 AP-LSF è ampiamente criticata. SwissBanking, UBS e Vontobel, tra gli altri, propongono che la definizione di «indipendenza» sia sostituita con quella di «libertà di retrocessione» (Retrozessionsfreiheit). Altri partecipanti chiedono lo stralcio senza sostituzione della prescrizione (tra cui banche cantonali, VQF, Forum OAD, USAM, Leonteq, Validitas, ZKB) o altri adeguamenti (CS, ASCFI). Molti partecipanti vorrebbero limitare il campo di applicazione della disposizione alla consulenza in investimenti e/o gestione patrimoniale (SwissBanking, UBS, foreign banks, CS). Altri, invece, come ACSI, FRC, SKS e AFP vorrebbero estendere il campo d’applicazione dell’articolo 9. Non deve essere disciplinata solo la definizione di indipendenza, ma anche altre definizioni comparabili. ASG difende inoltre la posizione secondo cui l’indipendenza non può misurata solo con l’accettazione di vantaggi da terzi. Baker&McKenzie vedrebbe di buon occhio che si stabilissero già a livello di legge le condizioni per una valida rinuncia da parte del cliente alla consegna dei vantaggi. Per quanto riguarda la trasparenza in fatto di costi, occorre chiarire che essa si riferisce unicamente alla fornitura di servizi finanziari. Non è invece necessaria la comunicazione di singoli elementi di un prodotto finanziario e dei relativi costi. SFPO approva di principio la formulazione proposta nell’articolo 9.

1.2.3 Idoneità e adeguatezza dei servizi finanziari (art. 10 segg. AP-LSF)

I partecipanti alla consultazione si esprimono per lo più positivamente in merito all’introduzione delle verifiche dell’idoneità e dell’adeguatezza per i servizi finanziari (tra cui ACSI, CS, foreign banks, FRC, SFAMA, UBS, SKS, SIC Svizzera nonché diversi Cantoni). Sono approvati gli articoli 10 fino a 14 AP-LSF in particolare anche da PPD e PS. Tuttavia diversi partecipanti sono favorevoli a un’impostazione moderata delle prescrizioni e sono contrari a regole che