Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/72: 09.530 Iv.pa. Cancellazione dei precetti esecutivi ingiustificati · 10 pagine

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d’esecuzione non potrebbero servirsi del nuovo rimedio giuridico contro un’esecuzione ingiustificata;

− AG, BE, BS, ZH; I Verdi; Conferenza e SWISSMEM ritengono che la normativa proposta

non offra la protezione richiesta contro le esecuzioni abusive anche perché un creditore istante potrebbe far promuovere l’esecuzione contro il debitore da due persone di sua conoscenza;

− ZH; Creditreform e VSV ritengono insoddisfacente che ci si basi sulla promozione di

numerose esecuzioni nello stesso ufficio, poiché inciterebbe l’indesiderata tendenza a traslocare di coloro che notoriamente non pagano i propri debiti; secondo CFC e USAM, in futuro potrebbe essere possibile frodare i creditori con regolari cambiamenti di domicilio; AAB e VSV ritengono che la revisione debba tenere conto di questo punto;

− Conferenza osserva che già oggi non è semplice interpretare correttamente un estratto

del registro e che la normativa proposta lo renderebbe ancora più difficile;

− Caritas e Schuldenberatung fanno notare che la proposta non risolve il problema delle

esecuzioni ingiustificate o lo fa soltanto in parte. Secondo TREUHAND, per l’escusso il danno sorge già con la promozione dell’esecuzione;

− AG; I Verdi e POP & GM si rammaricano che l’interessato debba intervenire per impedire

che l’esecuzione sia portata a conoscenza dei terzi;

− FR ritiene che le misure proposte non permetterebbero di impedire le esecuzioni

ingiustificate ma impedirebbe soltanto che siano portate a conoscenza dei terzi.

Diversi partecipanti hanno anche formulato proposte di miglioramento del progetto:

− secondo CFC il precetto esecutivo dovrebbe indicare all’escusso il nuovo rimedio

giuridico;

− AAB ritiene che, per motivi relativi alla certezza del diritto, la domanda dell’escusso

all’ufficio d’esecuzione dovrebbe essere scritta;

− secondo ZH, la legge dovrebbe disciplinare chiaramente gli obblighi di informazione e di

comunicazione tra gli uffici d’esecuzione. NE e VBB fanno notare che non è chiaro quale comunicazione debba ricevere l’istante per poter fare ricorso;

− LU e AAB chiedono che sia chiarita la nozione di «terzo»; secondo LU la legge deve

indicare che le autorità continuano a poter consultare il registro nell’ambito della loro attività ufficiale;

− GDS rileva che il campo d’applicazione dell’articolo 8b capoverso 1 AP-LEF dovrebbe

essere esteso alle esecuzioni liquidate;

− Creditreform osserva che la proposta non disciplina il caso in cui vengono

successivamente a cadere le condizioni che hanno temporaneamente permesso di non comunicare l’esecuzione ai terzi;

− secondo Conferenza non si capisce per quale motivo l’esecuzione di un pignoramento

avvenuto sette mesi prima non debba essere comunicata perché ciò significherebbe che un debitore può mantenere segreta una nuova domanda d’esecuzione malgrado il pignoramento del salario in corso. Sarebbe ragionevole allungare il termine di sei mesi oltre l’anno di pignoramento del salario o meglio ancora a 15 mesi;

− Conferenza ritiene che la domanda di realizzazione dovrebbe avere il medesimo effetto

della domanda di continuazione dell’esecuzione e del pignoramento;

− VSV suggerisce che l’articolo 8b AP-LEF sia completato nel senso che l’esecuzione deve

essere nuovamente comunicata ai terzi dopo il pagamento del relativo credito. Al contrario POP & GM chiedono che, se un credito in esecuzione viene successivamente pagato, l’esecuzione sia cancellata dal registro;

− secondo ZG i termini di sei mesi previsti nell’articolo 8b capoverso 2 lettere a e b devono

essere ridotti a tre mesi, invece per AAB e LU devono essere allungati, per esempio a nove mesi secondo TI;

− UNINE vorrebbe che, nel caso di appuramento dei debiti mediante trattative private

secondo l’articolo 333 segg. LEF, il debitore possa chiedere la cancellazione di tutte le