Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/72: 09.530 Iv.pa. Cancellazione dei precetti esecutivi ingiustificati · 10 pagine

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44 Azione di accertamento negativa (art. 85a AP-LEF)

BE, BL, BS, JU, LU, NW, OW, SO, TG, TI, VD, ZH; PPD, PLR, PS, UDC; ACSI, Caritas, GDS, economiesuisse, CFC, FER, FRC, Conferenza, Schuldenberatung, USAM, SKS, SLV, SWISSMEM, UNIBE, UNIL, VBB e VSV hanno accettato la proposta di estendere il campo d’applicazione dell’azione di accertamento negativa.

SH, Creditreform, Friedensrichter e LTTB TREUHAND hanno criticato o addirittura rifiutato la proposta. SH ritiene sproporzionata o inutile la revisione di legge che tratta soltanto casi singoli senza risolvere il problema fondamentale. Inoltre, Creditreform pensa che gravi unilateralmente il creditore. SG ritiene che la formulazione proposta potrebbe essere fonte di nuove ambiguità in particolare perché il tenore della disposizione permette l’azione anche dopo la chiusura della procedura d‘esecuzione.

Diversi partecipanti hanno proposto ulteriori modifiche:

− SG, ZH ed CFC hanno osservato che la formulazione proposta non permette di opporsi a

un’esecuzione che non deve essere portata a conoscenza dei terzi in base all’articolo 8b AP-LEF. Secondo UCS, in determinate circostanze un interesse alla tutela giurisdizionale può sussistere anche in concomitanza con la possibilità di dare conoscenza ai terzi in futuro. UCS rileva inoltre che sarebbe ragionevole se il rimedio giuridico fosse disponibile durante l’intero termine secondo l’articolo 8a capoverso 4 LEF. CP, FER e VSI sottolineano che, per motivi di chiarezza, l’azione dovrebbe poter essere promossa anche se l’escusso ha fatto opposizione;

− ZG ritiene che l’articolo 85a LEF vada completato di modo che anche in caso di abuso

manifesto di diritto si rinunci all’anticipo delle spese. VBB propone in alternativa di completare la disposizione stabilendo che la procedura giudiziaria deve essere vantaggiosa e semplice per i ricorrenti.

5 Consultazione

Secondo l’articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005 (RS 172.061) sulla procedura di consultazione, sono accessibili al pubblico la documentazione, nonché, al termine della procedura i pareri pervenuti e i verbali delle consultazioni svolte in forma di conferenza e, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto, il riassunto della consultazione. I pareri completi possono essere consultati presso l’Ufficio federale di giustizia.