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Consultazione 2013/8: Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) - riconoscimento delle qualifiche professionali · 25 pagine

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Ordinanza sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (progetto)

(ODPS)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 1 capoverso 3, 2 capoverso 2, 5 capoverso 2, 6 e 7 capoverso 1 lettera b della legge federale del 14 dicembre 20121 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS),

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Sezione 1: Professioni regolamentate soggette all’obbligo di dichiarazione

Art. 1

Le professioni elencate all’allegato 1 sono soggette all’obbligo di dichiarazione e alla verifica delle qualifiche conformemente alla LDPS.

Sezione 2: Dichiarazione

Art. 2 Forma e contenuto della dichiarazione iniziale

1Il prestatore di servizi (di seguito: il prestatore) provvede alla dichiarazione mediante il sistema di dichiarazione accessibile sul sito Internet della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)2.

2La dichiarazione comprende in particolare:

RS .......... RS ..........

1 RS ...; RU ...

2 www.sbfi.admin.ch 2012–......