Progetto
Consultazione 2013/8: Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) - riconoscimento delle qualifiche professionali · 25 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
Nicht löschen bitte "" !!
Ordinanza sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (progetto)
(ODPS)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 1 capoverso 3, 2 capoverso 2, 5 capoverso 2, 6 e 7 capoverso 1 lettera b della legge federale del 14 dicembre 20121 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS),
ordina:
Sezione 1: Professioni regolamentate soggette all’obbligo di dichiarazione
Art. 1
Le professioni elencate all’allegato 1 sono soggette all’obbligo di dichiarazione e alla verifica delle qualifiche conformemente alla LDPS.
Sezione 2: Dichiarazione
Art. 2 Forma e contenuto della dichiarazione iniziale
1Il prestatore di servizi (di seguito: il prestatore) provvede alla dichiarazione mediante il sistema di dichiarazione accessibile sul sito Internet della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)2.
2La dichiarazione comprende in particolare:
RS .......... RS ..........
1 RS ...; RU ...
2 www.sbfi.admin.ch 2012–......