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Consultazione 2013/8: Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) - riconoscimento delle qualifiche professionali · 25 pagine

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2Il rinnovo deve essere effettuato nel sistema di dichiarazione online della SEFRI; il prestatore fornisce, all’occorrenza, i documenti allegati richiesti in merito a tali cambiamenti.

3L’invio della dichiarazione è retto dall’articolo 2 capoverso 3.

Sezione 3: Procedura della SEFRI dopo la consegna

Art. 5 Verifica del dossier

La SEFRI verifica se la dichiarazione e i documenti allegati sono completi. Essa avvisa immediatamente il prestatore, se possibile per via elettronica, in merito a eventuali aggiunte da apportare.

Art. 6 Data della consegna della dichiarazione

La dichiarazione e il suo rinnovo sono considerati validamente consegnati non appena il modulo di dichiarazione, debitamente compilato, firmato e accompagnato da tutti i documenti allegati richiesti, è pervenuto alla SEFRI.

Art. 7 Avviso al prestatore

1La SEFRI conferma di aver ricevuto la dichiarazione e comunica al prestatore la data alla quale essa è validamente pervenuta.

2Essa informa il prestatore in merito ai termini applicabili secondo la direttiva 2005/36/CE3.

3Essa comunica al prestatore l’autorità competente per la verifica delle qualifiche professionali e per l’esercizio della professione.

Art. 8 Trasmissione alle autorità competenti

1La SEFRI trasmette senza indugio la dichiarazione e i documenti allegati all’autorità competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali (art. 3 cpv. 1 LDPS), rispettivamente all’autorità competente per l’esercizio della professione (art. 4 cpv. 1 lett. a LDPS).

2Essa mette in copia l’autorità competente per l’esercizio della professione del Cantone in cui la prestazione di servizi verrà effettuata per la prima volta.

Sezione 4: Collezione di dati

Art. 9

1La SEFRI raccoglie i dati di cui agli articoli 2 a 4 e li conserva in forma elettronica.

3 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione che vincola la Svizzera conformemente all’allegato III, sezione A, numero 1, dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).