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Consultazione 2013/8: Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) - riconoscimento delle qualifiche professionali · 25 pagine
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Allegato 2 (art. 17)
Modifica del diritto vigente
Le seguenti ordinanze sono state modificate come segue:
1. Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione5
Art. 8 cpv. 1 lett. f e 3
1Persona del mestiere è chi:
f. ha superato un esame equivalente all’esame superiore di maestro installatore
elettricista in un Paese membro del CENELEC con garanzia di reciprocità e può certificare lo svolgimento in Svizzera di un’attività pratica sotto la sorveglianza di una persona competente nel settore dell’installazione per un periodo di tre anni. L’Ispettorato decide nei casi di dubbio; esso può esigere un esame.
3L’Ispettorato decide circa l’equivalenza di una formazione e riguardo alle professioni affini a quelle di montatore o disegnatore elettricista.
Art. 10 cpv. 3 lett. a
3L’esecuzione dei lavori d’installazione deve essere affidata solo a collaboratori che:
a. possiedono un attestato federale di capacità di montatore elettricista o un
diploma equivalente; l’Ispettorato decide circa l’equivalenza; o
2. Ordinanza del 27 giugno 2007 sulle professioni mediche6
Art. 4 cpv. 1, 3 e 4
1I diplomi e i titoli di perfezionamento esteri riconosciuti, rilasciati da Stati membri dell’UE e dell’AELS, sono stabiliti rispettivamente:
a. dall’Allegato III dell’Accordo del 21 giugno 19997 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone e
b. dall’appendice III dell’Allegato K della Convenzione del 4 gennaio 19608 che istituisce l’Associazione europea di libero scambio.
3 e 4Abrogati
5 RS 734.27
6 RS 811.112.0
7 RS 0.142.112.681
8 RS 0.632.31
2012–......