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Consultazione 2013/8: Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) - riconoscimento delle qualifiche professionali · 25 pagine

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2Essa trasmette i dati, compresi i documenti allegati di cui all’articolo 3, per via elettronica o per posta, all’autorità competente per la verifica delle qualifiche professionali e all’autorità competente per l’esercizio della professione.

3Essa può rendere accessibili i dati all’autorità competente per la verifica delle qualifiche professionali e all’autorità competente per l’esercizio della professione mediante una procedura online, nella misura in cui la dichiarazione e i documenti allegati non contengono dati personali sensibili.

4I dati sono conservati per dieci anni a partire dalla consegna della dichiarazione.

Sezione 5: Verifica delle qualifiche professionali da parte dell’autorità federale competente

Art. 10 Verifica, decisione e informazione

1L’autorità federale competente verifica le qualifiche professionali.

2Essa comunica al prestatore, entro un mese al massimo a partire dalla consegna della dichiarazione:

a. che le sue qualifiche professionali sono sufficienti, o

b. che le sue qualifiche professionali divergono in modo sostanziale dalle esigenze svizzere per l’esercizio della professione regolamentata e che è necessaria una prova attitudinale; in tal caso l’autorità menziona le conoscenze e le competenze mancanti.

3Se le qualifiche professionali del prestatore sono sufficienti, l’autorità adotta le disposizioni necessarie per permettere all’autorità cantonale di comunicare al prestatore, entro un mese al massimo a partire dalla data della consegna della dichiarazione (art. 6), che egli può avviare la sua attività professionale.

Art. 11 Ritardo nella verifica delle qualifiche professionali

1Se l’autorità federale incaricata della verifica delle qualifiche professionali constata, in base alla dichiarazione e ai documenti allegati, che sarà in ritardo per prendere la decisione, essa ne informa il prestatore entro un mese al massimo a partire dalla consegna della dichiarazione.

2L’autorità federale competente indica i motivi del ritardo e il tempo necessario per giungere a una decisione.

3Prima della fine del secondo mese a partire dalla ricezione del complemento d’informazione, l’autorità comunica al prestatore la sua decisione secondo l’articolo 10 capoverso 2 e adotta, all’occorrenza, le disposizioni di cui all’articolo 10 capoverso 3.

Art. 12 Prova attitudinale

1L’autorità federale competente organizza la prova attitudinale in modo tale da permettere di iniziare la prestazione di servizi entro il mese successivo alla decisione