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Consultazione 2013/8: Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) - riconoscimento delle qualifiche professionali · 25 pagine

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secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera b. Essa informa in tempo utile l’autorità cantonale competente in merito al superamento della prova.

2Il mancato superamento della prova attitudinale è comunicato al prestatore entro il mese successivo alla decisione secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera b.

3L’autorità federale competente accorda al prestatore la possibilità di ripetere la prova attitudinale il più presto possibile.

4Il mancato superamento definitivo della prova attitudinale è comunicato all’autorità competente del Cantone nel quale la prestazione di servizi sarebbe stata effettuata per la prima volta.

Sezione 6: Uso dei titoli di formazione e dei titoli professionali

Art. 13 Titoli di formazione

1Il prestatore può usare il suo titolo di formazione nella lingua dello Stato d’origine.

2Se esiste il rischio di confusione con un titolo di formazione svizzero o se il titolo estero è identico al titolo svizzero, il prestatore deve indicare tra parentesi il Paese d’origine del titolo di formazione.

3L’uso dei titoli di formazione svizzeri è vietato.

Art. 14 Titolo professionale

1Il prestatore può usare il titolo professionale utilizzato in Svizzera purché:

a. le sue qualifiche siano state verificate ai sensi dell’articolo 3 capoversi 2 o 3 LDPS;

b. egli possa pretendere un riconoscimento automatico delle sue qualifiche professionali in applicazione del titolo III capitolo III della direttiva 2005/36/CE4.

2Negli altri casi il prestatore usa il titolo professionale del suo Stato di residenza, nella lingua ufficiale di tale Stato. Se esiste il rischio di confusione con un titolo professionale svizzero o se il titolo estero è identico al titolo svizzero, il prestatore deve indicare tra parentesi il Paese d’origine del titolo professionale.

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 15 Violazione di un obbligo di dichiarazione

È punito con la multa ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera b LDPS ogni prestatore che fornisce una prestazione di servizi senza rispettare l’obbligo di dichiarazione ai sensi degli articoli 2 a 4.

4 Si veda la nota relativa all’art. 7 cpv. 2.