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Consultazione 2013/8: Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) - riconoscimento delle qualifiche professionali · 25 pagine
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a. i nomi e cognomi, il sesso, la data di nascita, la nazionalità, il numero del passaporto, l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica del prestatore;
b. la professione soggetta all’obbligo di dichiarazione che il prestatore intende esercitare in Svizzera;
c. il Cantone nel quale la prestazione di servizi verrà effettuata in primo luogo;
d. l’inizio presumibile di quest’ultima;
e. all’occorrenza, le informazioni concernenti la copertura assicurativa o altri tipi di protezione personale o collettiva relativi alla responsabilità professionale.
3Il prestatore stampa il modulo debitamente compilato, lo firma e lo invia in plico postale alla SEFRI, accompagnato dai documenti allegati secondo l’articolo 3.
Art. 3 Documenti allegati
1Il prestatore allega alla dichiarazione i seguenti documenti:
a. una prova della sua nazionalità ;
b. un’attestazione, in originale o in copia autenticata, che certifica che egli è legalmente stabilito in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) per esercitarvi le attività in questione e che non incorre, quando l’attestazione è rilasciata, in alcun divieto, anche temporaneo, di esercitarle, e
c. una copia autenticata della prova delle sue qualifiche professionali.
2Il prestatore fornisce, all’occorrenza, il documento che indica in quale misura la sua attività professionale è coperta dal punto di vista assicurativo o da altri tipi di protezione personale o collettiva relativi alla responsabilità professionale.
3Il prestatore fornisce inoltre la prova, in originale o in copia autenticata, che ha esercitato l’attività in questione nel suo Stato di residenza per almeno due anni nel corso dei dieci anni precedenti, se l’esercizio della professione e la formazione non sono regolamentati in tale Stato.
4Se intende esercitare una professione nel settore della sicurezza, di cui all’allegato 1, il prestatore fornisce inoltre la prova, in originale o in copia autenticata, di non aver subito condanne penali.
Art. 4 Rinnovo della dichiarazione
1Il prestatore deve rinnovare la dichiarazione:
a. per ogni anno civile durante il quale egli intende di nuovo fornire una prestazione di servizi;
b. in occasione di ogni modifica relativa ai dati dichiarati.