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Consultazione 2013/83: Adeguamento del sistema d'attribuzione delle quote di contingente doganale per la carne ed estensione dei contributi d'eliminazione agli equidi e al pollame · 2 pagine

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Avamprogetto del 12 luglio 2013

Ordinanza concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L'ordinanza del 10 novembre 20041 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è modificata come segue:

Art. 1 lett. c, d ed e

Per sostenere i costi di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale che devono essere inceneriti o eliminati in altro modo secondo gli articoli 22-24 dell’ordinanza del 25 maggio 20112 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA), sono assegnati i seguenti contributi:

c. per ogni animale della specie ovina, caprina o suina macellato: 4.50 franchi al macello;

d. per ogni animale della specie equina macellato: 25 franchi al macello;

e. per il pollame macellato: 12 franchi la tonnellata di peso vivo al macello.

Art. 2 cpv. 1bis, 3bise 3ter

1bisTrattandosi di animali delle specie suina ed equina, i contributi sono assegnati se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell’animale.

3bisTrattandosi di animali della specie equina nati dopo il 1° gennaio 2011 e non macellati nel loro anno di nascita, i contributi sono assegnati se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di identificazione.

3terTrattandosi di pollame, i contributi sono assegnati se il gestore della banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la domanda con i rispettivi giustificativi.

II

1 RS 916.407

2 RS 916.441.22

2013