Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/83: Adeguamento del sistema d'attribuzione delle quote di contingente doganale per la carne ed estensione dei contributi d'eliminazione agli equidi e al pollame · 2 pagine

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Ordinanza BDTA Avamprogetto del 12 luglio 2013

2 Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

2.1 Situazione iniziale

In base alla decisione del Parlamento, del 22 marzo 2013, sulla Politica agricola 2014-2017 (PA

bis 14-17), nella legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) viene inserito l'articolo 48 capoverso 2 . Le quote del contingente doganale per la carne di animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina sono attribuite per il 40 per cento secondo il numero degli animali macellati.

In fase di elaborazione delle disposizioni d’esecuzione relative all'articolo 48 capoverso 2bis LAgr a livello di ordinanza ci si è impegnati affinché gli strumenti disponibili, primo fra tutti la banca dati sul traffico di animali BDTA, fossero sfruttati in maniera ottimale nell'applicazione. In questo modo possono essere utilizzate le sinergie. La procedura di inoltro delle domande e di assegnazione delle quote del contingente deve essere, per quanto possibile, semplice e costare poco, pur garantendo un'esecuzione coerente. Prima dell'indagine conoscitiva sono state valutate diverse varianti di attuazione. Secondo le autorità d'esecuzione, quella di seguito descritta è la soluzione che adempie al meglio le prescrizioni.

Con la presente modifica dell'ordinanza BDTA, l'applicazione del nuovo articolo 24b dell'ordinanza sul bestiame da macello (domande per l'ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali macellati) spetta alla BDTA, nei limiti delle sue competenze.

2.2 Commento ai singoli articoli

Articolo 7

Viene introdotto il capoverso 2 e il testo esistente diventa il capoverso 1. La macellazione di animali delle specie caprina e ovina deve poter essere notificata alla BDTA dal macello (in virtù dell'art. 6 OFE i macelli sono aziende detentrici di animali). In analogia alla notifica di macellazione per le altre specie animali, il termine di notifica è stabilito a tre giorni lavorativi (cfr. art. 14 cpv. 2 OFE). I dati da notificare sono elencati all'allegato 1 numero 4.

Invece di introdurre una notifica di macellazione per animali delle specie caprina e ovina, è stato valutato se non si sarebbero potuti impiegare i dati del controllo delle carni (banca dati FLEKO). Tale variante è stata respinta dal gruppo di progetto, con le seguenti motivazioni.

• Dal confronto condotto quest'anno tra le macellazioni registrate nella BDTA e quelle presenti

nella FLEKO emerge che nella maggior parte dei casi sono più affidabili i dati della BDTA.

• Le notifiche alla BDTA sono effettuate prima di quelle alla FLEKO. La maggior parte delle

macellazioni viene registrata nella BDTA entro 10 giorni, mentre alla FLEKO ci vuole spesso almeno un mese.

Articolo 21

Sul portale Internet www.agate.ch, nell'area riservata della BDTA, il gestore mette a disposizione dei richiedenti il modulo di cui all'articolo 24b OBM, con cui possono consultare il numero di macellazioni, per ogni specie animale, per le quali i macelli hanno indicato il loro numero BDTA all'atto della notifica. Inserendo il proprio numero di permesso generale d'importazione (PGI), inoltrano automaticamente la domanda per l'ottenimento di quote del contingente "in base al numero di animali macellati".

Per il calcolo delle quote del contingente vanno utilizzati i dati nella BDTA e i numeri di PGI registrati al 31 agosto precedente l'inizio del periodo di contingentamento (cfr. art. 24b cpv. 4 OBM). Il gestore della BDTA deve a sua volta fornire tali dati all'UFAG entro il 7 settembre.

Allegato 1

All'atto della notifica di macellazione di animali delle specie bovina ed equina si offre ai macelli la possibilità di inserire il numero BDTA del richiedente. Tale informazione è facoltativa per il traffico di animali, ma obbligatoria nel caso in cui la macellazione debba essere fatta valere nell'ambito di una domanda per l'ottenimento di quote del contingente per la carne.