Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/83: Adeguamento del sistema d'attribuzione delle quote di contingente doganale per la carne ed estensione dei contributi d'eliminazione agli equidi e al pollame · 3 pagine
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Ordinanza concernente l’assegnazione di contributi ai costi Avamprogetto del 12 luglio 2013 per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
3 Ordinanza concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
3.1 Situazione iniziale
Nell'ambito dei dibattiti parlamentari sulla Politica agricola 2014-2017 (PA 14-17), le Camere federali hanno deciso di abrogare l'articolo 62 della legge sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) e di sostituirlo con il nuovo articolo 45a. Entrambe le modifiche dovrebbero entrare in vigore con-
bis
temporaneamente all'articolo 48 capoverso 2 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1).
Durante il dibattito parlamentare è stata definita una correlazione oggettiva tra queste due modifiche, che si somma alla stretta correlazione esistente in quanto a ripercussioni sul piano della politica finanziaria.
3.2 Sintesi delle principali modifiche
In virtù dell'articolo 45a capoverso 2 LFE, il versamento dei contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, i cosiddetti contributi d'eliminazione, è esteso anche agli animali della specie equina (equidi) e al pollame. Di conseguenza, è necessario adeguare anche l'ordinanza del 10 novembre 2004 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.
3.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 1
Lettera c - Nessuna modifica nella sostanza. Il punto finale viene sostituito da un punto e virgola.
Lettera d – In analogia alle disposizioni in vigore per gli animali della specie bovina (cfr. lett. b) anche per gli animali della specie equina (equidi) viene versato un contributo di 25 franchi per ogni animale macellato. Non essendoci dati precisi sui costi effettivi dell'eliminazione dei sottoprodotti della macellazione di equidi, si è optato per l'importo applicato per gli animali della specie bovina. Il contributo d'eliminazione di 25 franchi deve essere computato con la tassa di 5 franchi1 per ogni animale della specie equina macellato. In tal modo, al macello restano 20 franchi netti quale incentivo a notificare le macellazioni di equidi nella banca dati sul traffico di animali (BDTA).
Per gli equidi non è previsto un contributo per la notifica di nascita, com'è il caso per gli animali della specie bovina. Ciò è riconducibile al fatto che circa la metà degli equidi nati non viene mai immessa nella catena alimentare, bensì è soppressa mediante eutanasia o muore di morte naturale.
Lettera e – Nel 2012, la produzione di pollame da macello è stata, in Svizzera, di 109'498 tonnellate di peso vivo, ovvero 74'587 tonnellate di peso alla macellazione2, la maggior parte (ca. il 98%) delle quali proveniente dall'ingrasso dei polli. In base ai dati a disposizione dell'UFAG, i costi totali per l'eliminazione di sottoprodotti della macellazione, sangue e piume sono di circa 2,7 milioni di franchi, ovvero circa 25 franchi la tonnellata di peso vivo.
Per motivi di ordine economico e allo scopo di stimolare la ricerca di soluzioni nuove e più efficaci nella valorizzazione dei sottoprodotti di origine animale, la Confederazione vuole partecipare a tali costi solo in maniera sussidiaria. Quest'approccio è stato utilizzato anche per l'introduzione dei contributi d'eliminazione per gli animali a unghia fessa: con il contributo proposto di 12 franchi la tonnellata di peso vivo, la Confederazione sosterrebbe circa la metà dei costi.
1Ordinanza del 16 giugno 2006 sugli emolumenti per il traffico di animali (RS 916.404.2), allegato numero 5 lettera c.
2Fonte: Landw. Monatszahlen 01/2013