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Consultazione 2013/83: Adeguamento del sistema d'attribuzione delle quote di contingente doganale per la carne ed estensione dei contributi d'eliminazione agli equidi e al pollame · 3 pagine
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Avamprogetto del 12 luglio 2013
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L'ordinanza BDTA del 26 ottobre 20111 è modificata come segue:
Art. 7 Dati concernenti animali delle specie caprina e ovina
1Per le aziende detentrici di animali delle specie ovina e caprina, i detentori di animali devono notificare al gestore i seguenti dati e le rispettive mutazioni:
a. numero di telefono e lingua per la corrispondenza;
b. relazione postale o bancaria.
2Per animali delle specie ovina e caprina, i detentori di animali devono notificare al gestore i dati di cui all'allegato 1 numero 4 entro tre giorni lavorativi dalla macellazione.
Art. 21 cpv. 5 e 6
5Crea la possibilità di presentare domanda nella BDTA per l'ottenimento di quote del contingente di cui all'articolo 24b dell'ordinanza del 26 novembre 20032 sul bestiame da macello mediante il portale Internet di Agate.
6Rileva i dati di cui all'articolo 24b dell'ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello e li trasmette all'UFAG entro il 7 settembre precedente l'inizio del periodo di contingentamento.
1 RS 916.404.1
2 RS 916.341
2013