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Consultazione 2013/92: Revisione della legge federale sul servizio civile (Legge sul servizio civile, LSC) · 7 pagine
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4 Il Consiglio federale stabilisce:
a. quali requisiti sono tenuti a soddisfare le persone che devono prestare servizio civile e gli istituti d’impiego;
b. in che modo debba essere garantita la sicurezza della persona che presta servizio civile;
c. la collaborazione tra l’organo d’esecuzione e le istanze specializzate;
d. in quali altri casi sono possibili impieghi all’estero.
Art. 7a, rubrica e cpv. 1
Impieghi in relazione a catastrofi e a situazioni d’emergenza e nel quadro di programmi prioritari
1 Trattandosi di impieghi in relazione a catastrofi o a situazioni d’emergenza o nel quadro di programmi prioritari, l’organo d’esecuzione può assumere esso stesso i diritti e gli obblighi di un istituto d’impiego.
Art. 8 cpv. 1
Il termine «sottoufficiali» è sostituito con l’espressione «sottufficiali superiori».Art. 9 lett. a-c
L’obbligo di prestare servizio civile vincola a:
a. sostenere un colloquio presso l’organo d’esecuzione dietro convocazione di quest’ultimo (art. 19 cpv. 1);
b. partecipare ai corsi di formazione previsti (art. 36);
c. presentarsi nell’istituto d’impiego, se questo lo esige (art. 19 cpv. 1);
Art. 10 Inizio dell’obbligo di prestare servizio civile
1 L’obbligo di prestare servizio civile inizia quando la decisione d’ammissione al servizio civile passa in giudicato. Simultaneamente termina l’obbligo di prestare servizio militare.
2 L’obbligo di custodia in luogo sicuro e di manutenzione dell’equipaggiamento personale, la gestione amministrativa del licenziamento dal servizio militare e la restituzione dell’equipaggiamento personale sono retti dalla legislazione militare.
Art. 11 cpv. 2, 2bis e 3
2 Per le persone che devono prestare servizio civile qui di seguito indicate il licenziamento dal servizio civile avviene entro i seguenti termini:
a. persone non incorporate nell’esercito: dodici anni dopo l’inizio dell’anno successivo a quello in cui la decisione d’ammissione è passata in giudicato;
b. persone incorporate nell’esercito: fino alla fine dell’anno in cui secondo la legislazione militare sarebbero state licenziate dal servizio militare.
2bis In caso di impieghi all’estero e in casi di rigore, le persone che devono prestare servizio civile possono prestarlo, con il loro consenso, al massimo per dodici anni oltre il termine ordinario di cessazione dell’obbligo di prestare servizio civile.
3 L’organo d’esecuzione pronuncia il licenziamento anticipato dal servizio civile di chi:
a. è incapace al lavoro prevedibilmente in modo duraturo;
b. ha problemi di salute e non vi sono possibilità d’impiego nel servizio civile conciliabili con tali problemi;
c. in relazione al suo obbligo di prestare servizio civile ha fatto ricorso alla violenza nei confronti di una persona o ha minacciato di farlo in misura tale da risultare intollerabile nel servizio civile;
d. è stato autorizzato, su sua richiesta, a prestare servizio militare; può presentare una domanda d’ammissione al servizio militare soltanto chi ha terminato regolarmente il primo impiego di servizio civile.
Art. 12 Esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile
1 L’organo d’esecuzione può escludere dal servizio civile una persona che vi risulta intollerabile a causa di una condanna per un crimine o un delitto oppure di una misura privativa della libertà.
2 Può escludere temporaneamente da prestazioni di servizio civile una persona che a causa di un procedimento penale pendente ha fatto sorgere dubbi fondati in merito alla sua tollerabilità nel servizio civile.
3 Ai fini della sua decisione relativa all’esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile può consultare, conformemente all’articolo 367 capoverso 2 lettera j e capoverso 4 in combinato disposto con l’articolo 365 capoverso 2 lettera l del Codice penale (CP)2, i dati del casellario giudiziale concernenti le sentenze e i procedimenti penali pendenti.
4 Se necessario ai fini della decisione, l’organo d’esecuzione può chiedere per iscritto alle seguenti autorità:
a. all’autorità giudicante informazioni complementari e di prendere visione della sentenza o degli atti di causa su cui poggia l’iscrizione;
b. al pubblico ministero informazioni complementari e di prendere visione degli atti di causa su cui poggia l’iscrizione.
5 L’autorità giudicante e il pubblico ministero danno seguito alla richiesta se ciò non lede i diritti della personalità di terzi o non mette a rischio gli scopi dell’indagine.