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Consultazione 2013/92: Revisione della legge federale sul servizio civile (Legge sul servizio civile, LSC) · 7 pagine
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Legge federale sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC)
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,
decreta:
I
La legge del 6 ottobre 19951 sul servizio civile è modificata come segue:
Art. 3a cpv. 1 lett. b ed e nonché cpv. 2
1 Il servizio civile contribuisce a:
b. concerne soltanto il testo francese
e. sostenere la formazione scolastica e l’educazione.
2 Esso fornisce pure il proprio contributo nell’ambito dei compiti della rete integrata Svizzera per la sicurezza.
Art. 4 cpv. 1 lett. bbis, d, e ed h, 1bis, 2 e 2bis
1 Il servizio civile attua i suoi obiettivi nei seguenti ambiti d’attività:
bbisscuola: dal livello prescolastico al livello secondario II compreso;
d. protezione dell’ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste;
e. abrogata
h. prevenzione e aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché rigenerazione dopo simili eventi.
1bis Qualora il numero di impieghi negli ambiti d’attività di cui al capoverso 1 sia prevedibilmente inferiore alla domanda, il Consiglio federale può prevedere a titolo di prova e per un periodo limitato impieghi in altri ambiti d’attività al fine di verificarne l’idoneità.
2 Qualora i presupposti di cui all’articolo 3 non siano soddisfatti, gli impieghi in aziende agricole negli ambiti d’attività protezione dell’ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste nonché agricoltura sono permessi se sono assolti nell’ambito di progetti o programmi aventi i seguenti scopi:
a. salvaguardia delle basi naturali della vita;
b. cura del paesaggio rurale;
c. miglioramento strutturale in aziende che a tal fine ricevono aiuti agli investimenti.
2bis Il Consiglio federale stabilisce:
a. quali progetti e programmi sono presi in considerazione;
b. in quali casi sono permessi impieghi anche al di fuori dei progetti e dei programmi.
Art. 4a lett. a n. 2 e 3 nonché lett. b
Non sono permessi impieghi:
a. presso un ente:
2. concerne soltanto il testo francese
3. in cui persone vicine alla persona che deve prestare servizio civile possono influire sul suo impiego;
b. esclusivamente a favore di persone vicine alla persona che deve prestare servizio civile;
Art. 7 Impieghi all’estero
1 Le persone che devono prestare servizio civile possono essere assegnate a impieghi all’estero purché abbiano dato il loro consenso.
2 Esse possono essere assegnate, anche senza il loro consenso, a impieghi nel quadro dell’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza all’estero in regioni frontaliere.
3 Gli impieghi all’estero servono:
a. alla cooperazione allo sviluppo e all’aiuto umanitario;
b. alla prevenzione e all’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché alla rigenerazione dopo simili eventi;
c. alla promozione della pace;
d. alla riduzione di potenziali di violenza.