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Consultazione 2013/92: Revisione della legge federale sul servizio civile (Legge sul servizio civile, LSC) · 7 pagine

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Legge federale sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC)

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...,

decreta:

I

La legge del 6 ottobre 19951 sul servizio civile è modificata come segue:

Art. 3a cpv. 1 lett. b ed e nonché cpv. 2

1 Il servizio civile contribuisce a:

b. concerne soltanto il testo francese

e. sostenere la formazione scolastica e l’educazione.

2 Esso fornisce pure il proprio contributo nell’ambito dei compiti della rete integrata Svizzera per la sicurezza.

Art. 4 cpv. 1 lett. bbis, d, e ed h, 1bis, 2 e 2bis

1 Il servizio civile attua i suoi obiettivi nei seguenti ambiti d’attività:

bbisscuola: dal livello prescolastico al livello secondario II compreso;

d. protezione dell’ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste;

e. abrogata

h. prevenzione e aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché rigenerazione dopo simili eventi.

1bis Qualora il numero di impieghi negli ambiti d’attività di cui al capoverso 1 sia prevedibilmente inferiore alla domanda, il Consiglio federale può prevedere a titolo di prova e per un periodo limitato impieghi in altri ambiti d’attività al fine di verificarne l’idoneità.

2 Qualora i presupposti di cui all’articolo 3 non siano soddisfatti, gli impieghi in aziende agricole negli ambiti d’attività protezione dell’ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste nonché agricoltura sono permessi se sono assolti nell’ambito di progetti o programmi aventi i seguenti scopi:

a. salvaguardia delle basi naturali della vita;

b. cura del paesaggio rurale;

c. miglioramento strutturale in aziende che a tal fine ricevono aiuti agli investimenti.

2bis Il Consiglio federale stabilisce:

a. quali progetti e programmi sono presi in considerazione;

b. in quali casi sono permessi impieghi anche al di fuori dei progetti e dei programmi.

Art. 4a lett. a n. 2 e 3 nonché lett. b

Non sono permessi impieghi:

a. presso un ente:

2. concerne soltanto il testo francese

3. in cui persone vicine alla persona che deve prestare servizio civile possono influire sul suo impiego;

b. esclusivamente a favore di persone vicine alla persona che deve prestare servizio civile;

Art. 7 Impieghi all’estero

1 Le persone che devono prestare servizio civile possono essere assegnate a impieghi all’estero purché abbiano dato il loro consenso.

2 Esse possono essere assegnate, anche senza il loro consenso, a impieghi nel quadro dell’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza all’estero in regioni frontaliere.

3 Gli impieghi all’estero servono:

a. alla cooperazione allo sviluppo e all’aiuto umanitario;

b. alla prevenzione e all’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché alla rigenerazione dopo simili eventi;

c. alla promozione della pace;

d. alla riduzione di potenziali di violenza.

1 RS 824.0