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Consultazione 2013/92: Revisione della legge federale sul servizio civile (Legge sul servizio civile, LSC) · 7 pagine
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Art. 14 cpv. 5 lett. d
Abrogata
Art. 16 Momento della presentazione della domanda
Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare possono presentare la domanda in qualsiasi momento.
Art. 16a cpv. 2
2 Il Consiglio federale disciplina la forma della domanda.
Art. 16c lett. c
Su domanda dell’organo d’esecuzione, il servizio competente del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gli fornisce le seguenti indicazioni concernenti il richiedente:
c. incorporazione nell’esercito ed, eventualmente, cessazione prevista dell’obbligo di prestare servizio militare.
Art. 17 cpv. 1bis
Abrogato
Art. 17a Giornata d’introduzione
1 Il richiedente partecipa ad una giornata d’introduzione entro tre mesi dalla presentazione della domanda.
2 Lo svolgimento delle giornate d’introduzione è di competenza dell’organo d’esecuzione.
3 La Confederazione assume i costi di viaggio e di vitto.
Art. 18 Ammissione
1 È ammesso al servizio civile chi ha seguito l’intera giornata d’introduzione e non ha ritirato la propria domanda entro un periodo di riflessione di due settimane. L’organo d’esecuzione stabilisce il numero di giorni di servizio civile da prestare e la durata dell’obbligo di prestare servizio civile.
2 L’organo d’esecuzione dichiara nulla la domanda se il richiedente non segue la giornata d’introduzione entro tre mesi dalla presentazione della domanda.
Art. 18b Partecipazione alla giornata d’introduzione e ammissione durante un periodo di servizio militare
1 Il comando militare competente permette alla persona la cui domanda è pendente mentre sta prestando servizio militare di partecipare alla giornata d’introduzione.
2 Chi è ammesso al servizio civile mentre sta prestando servizio militare è licenziato dal servizio se possibile il giorno stesso, al più tardi il giorno seguente.
Art. 19 Preparazione degli impieghi
1 L’organo d’esecuzione informa la persona che deve prestare servizio civile circa i suoi diritti e i suoi obblighi. Può convocarla per un colloquio e invitarla a presentarsi all’istituto d’impiego.
2 L’istituto d’impiego valuta l’idoneità della persona che deve prestare servizio civile all’impiego previsto e verifica se sono soddisfatti i requisiti del mansionario.
3 L’organo d’esecuzione verifica:
a. la reputazione della persona che deve prestare servizio civile, se lo prevede il mansionario;
b. se il comportamento tenuto precedentemente durante il servizio civile dalla persona che deve prestare servizio civile fa sorgere dubbi fondati sulla sua idoneità all’impiego;
c. nel caso di impieghi all’estero, sulla base di giustificativi, se la persona che deve prestare servizio civile dispone della qualificazione richiesta dal mansionario.
4 Per la verifica della reputazione di cui al capoverso 3 lettera a l’organo d’esecuzione può consultare, conformemente all’articolo 367 capoverso 2 lettera j in combinato disposto con l’articolo 365 capoverso 2 lettera m CP3, i dati del casellario giudiziale concernenti le sentenze e i procedimenti penali pendenti.
5 Se necessario ai fini della verifica della reputazione, l’organo d’esecuzione può chiedere per iscritto alle seguenti autorità:
a. all’autorità giudicante informazioni complementari e di prendere visione della sentenza o degli atti di causa su cui poggia l’iscrizione;
b. al pubblico ministero informazioni complementari e di prendere visione degli atti di causa su cui poggia l’iscrizione.
6 L’autorità giudicante e il pubblico ministero danno seguito alla richiesta se ciò non lede i diritti della personalità di terzi o non mette a rischio gli scopi dell’indagine.
7 L’organo d’esecuzione rifiuta di approvare la convenzione d’impiego se la reputazione della persona che deve prestare servizio civile non ne consente l’impiego o se quest’ultima non è qualificata per l’impiego all’estero.