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Consultazione 2013/93: 10.417 Iv.pa. Ampliare i diritti delle parti lese nella procedura penale militare · 6 pagine

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Procedura penale militare Progetto preliminare

(PPM)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del …1;

visto il parere del Consiglio federale del …2,

decreta:

I

La procedura penale militare del 23 marzo 19793 è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

Negli articoli 114 capoverso 1, 153 capoverso 2, 154 capoversi 1 e 2, 175

capoverso 2, 179 capoverso 1, 183 capoversi 2 e 2bis, nonché 202 l’espressione «parte lesa» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con

«accusatore privato».

Art. 84a Definizioni e principio

1 La vittima è la persona che a causa del reato è stata direttamente lesa nella sua integrità fisica, sessuale o psichica.

2 I congiunti della vittima sono il suo coniuge, i suoi figli e i suoi genitori, nonché le altre persone a lei unite da legami analoghi.

34

L’aiuto alle vittime di reati è retto dalla legge federale del 23 marzo 2007 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV), sempreché non siano applicabili le disposizioni procedurali speciali della presente legge.

4 Se fanno valere pretese civili, i congiunti godono degli stessi diritti della vittima.

Art. 84b cpv. 3

3 Se residente in Svizzera, chi è vittima di un reato all’estero può rivolgersi a una rappresentanza svizzera o a un ente incaricato della protezione consolare svizzera. Questi enti informano la vittima e, con il suo consenso, ne comunicano nome e indirizzo a un consultorio.

1FF …

2FF …

3 RS 322.1

4 RS 312.5