Progetto
Consultazione 2013/93: 10.417 Iv.pa. Ampliare i diritti delle parti lese nella procedura penale militare · 6 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
Procedura penale militare Progetto preliminare
(PPM)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del …1;
visto il parere del Consiglio federale del …2,
decreta:
I
La procedura penale militare del 23 marzo 19793 è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
Negli articoli 114 capoverso 1, 153 capoverso 2, 154 capoversi 1 e 2, 175
capoverso 2, 179 capoverso 1, 183 capoversi 2 e 2bis, nonché 202 l’espressione «parte lesa» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con
«accusatore privato».
Art. 84a Definizioni e principio
1 La vittima è la persona che a causa del reato è stata direttamente lesa nella sua integrità fisica, sessuale o psichica.
2 I congiunti della vittima sono il suo coniuge, i suoi figli e i suoi genitori, nonché le altre persone a lei unite da legami analoghi.
34
L’aiuto alle vittime di reati è retto dalla legge federale del 23 marzo 2007 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV), sempreché non siano applicabili le disposizioni procedurali speciali della presente legge.
4 Se fanno valere pretese civili, i congiunti godono degli stessi diritti della vittima.
Art. 84b cpv. 3
3 Se residente in Svizzera, chi è vittima di un reato all’estero può rivolgersi a una rappresentanza svizzera o a un ente incaricato della protezione consolare svizzera. Questi enti informano la vittima e, con il suo consenso, ne comunicano nome e indirizzo a un consultorio.
1FF …
2FF …