Progetto

Consultazione 2013/93: 10.417 Iv.pa. Ampliare i diritti delle parti lese nella procedura penale militare · 6 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

3 L’azione civile nel procedimento penale diventa pendente in giudizio dal momento della dichiarazione di cui all’articolo 84k capoverso 2 lettera b.

4 Se ritira l’azione civile prima del dibattimento di primo grado, l’accusatore privato può nuovamente promuoverla nel foro civile.

Art. 163a (nuovo) Quantificazione e motivazione

1 La pretesa fatta valere nell’azione civile deve per quanto possibile essere

quantificata nella dichiarazione di cui all’articolo 84k e succintamente motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati.

2 La quantificazione e la motivazione devono avvenire al più tardi in sede di arringa.

Art. 163b (nuovo) Competenza

Il tribunale militare investito della causa penale statuisce sulla pretesa civile senza riguardo al valore litigioso.

Art. 163c (nuovo) Assunzioni di prove

1 Il giudice istruttore raccoglie anche le prove necessarie al giudizio dell’azione civile, sempre che il procedimento non ne risulti ampliato o ritardato in maniera sostanziale.

2 Può subordinare al versamento di un anticipo delle spese da parte dell’accusatore privato la raccolta delle prove a sostegno in primo luogo dell’azione civile.

Art. 164 Procedura

1 All’imputato è data l’occasione di esprimersi sull’azione civile al più tardi nella procedura dibattimentale di primo grado.

2 Il tribunale militare può dapprima giudicare la fattispecie penale e trattare in seguito le pretese civili.

3 Se il giudizio completo delle pretese civili esigesse un dispendio sproporzionato, il tribunale militare può limitarsi a prendere una decisione di principio sull’azione civile e per il rimanente rinviare l’accusatore privato al tribunale civile. Per quanto possibile, deve però giudicare integralmente le pretese di lieve entità.

4 Il riconoscimento dell’azione civile da parte dell’imputato è messo a verbale e menzionato nella decisione che conclude il procedimento.

Art. 173 cpv. 1bis

1bis L’accusatore privato può interporre appello se era già parte nella procedura e se la sentenza riguarda le sue pretese civili oppure può influenzare il giudizio in merito a quest’ultime.

Art. 186 cpv. 1bis

1bis L’accusatore privato può chiedere la cassazione se era già parte nella procedura e se la sentenza riguarda le sue pretese civili oppure può influenzare il giudizio in merito a quest’ultime.