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Consultazione 2013/93: 10.417 Iv.pa. Ampliare i diritti delle parti lese nella procedura penale militare · 6 pagine
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Art. 120 lett. g
Il decreto d’accusa dev’essere scritto e brevemente motivato. Esso contiene:
g. la decisione su spese e indennità (art. 151), eventualmente su oggetti e beni sequestrati, nonché sulle pretese di diritto civile riconosciute all’accusatore privato;
Art. 121 Notificazione
Il decreto d’accusa è notificato per scritto alle persone e autorità legittimate a fare opposizione. Se non può essere notificato alla persona punita, si dà luogo alla procedura ordinaria.
Art. 122 cpv. 1
1 Entro dieci giorni dalla notificazione, la persona punita, l’accusatore privato,
l’uditore in capo e altri diretti interessati possono opporsi per scritto al decreto d’accusa presso l’uditore.
Art. 133bis (nuovo) Partecipazione dell’accusatore privato e di terzi
1 Il presidente del tribunale militare può autorizzare l’accusatore privato, a sua richiesta, a non comparire personalmente se la sua presenza non è necessaria.
2 Il terzo colpito da una proposta di confisca è libero dal comparire personalmente.
3 Se non compare personalmente, l’accusatore privato o il terzo colpito da una proposta di confisca può farsi rappresentare o presentare proprie richieste scritte.
Art. 144 Arringhe
1 Chiusa la procedura probatoria, le parti espongono e motivano le loro proposte. Si procede alle arringhe nell’ordine seguente:
a. uditore;
b. accusatore privato;
c. terzi colpiti da una proposta di confisca (art. 51–53 CPM7);
d. difensore dell’imputato.
2 Le parti hanno diritto a una seconda arringa.
3Concluse le arringhe, l’imputato ha diritto all’ultima parola.
Art. 163 Esercizio
1 In qualità di accusatore privato, la parte lesa può far valere in via adesiva nel
8 procedimento penale pretese di diritto civile derivanti da un reato soggetto al CPM .
2 Il medesimo diritto spetta ai congiunti della vittima, per quanto facciano valere proprie pretese civili nei riguardi dell’imputato.