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Consultazione 2013/93: 10.417 Iv.pa. Ampliare i diritti delle parti lese nella procedura penale militare · 6 pagine
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Art. 84f cpv. 1
1Abrogato
Art. 84g
Per quanto la Confederazione non risponda dei danni in virtù dell’articolo 135 della legge militare del 3 febbraio 19955, la vittima può far valere in veste di accusatore privato pretese civili giusta l’articolo 163 dinanzi ai tribunali militari.
Titolo prima dell’art. 84j (nuovo)
Sezione 11b: Accusatore privato
Art. 84j (nuovo) Definizione, condizioni e statuto
1 È accusatore privato la parte lesa che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un’azione penale o civile. La parte lesa è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato.
2 La querela è equiparata a tale dichiarazione.
3 La dichiarazione va fatta al giudice istruttore al più tardi alla conclusione
dell’istruzione preparatoria.
4 Se la parte lesa non ha fatto di propria iniziativa una tale dichiarazione, il giudice istruttore la rende attenta a questa possibilità dopo l’apertura di un procedimento penale.
5 All’accusatore privato spettano i diritti procedurali di una parte.
Art. 84k (nuovo) Forma e contenuto della dichiarazione
1 La parte lesa può presentare la dichiarazione per scritto oppure oralmente a verbale.
2 Nella dichiarazione la parte lesa può, cumulativamente o alternativamente:
a. chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile del reato (azione penale);
b. far valere in via adesiva pretese di diritto privato desunte dal reato (azione civile).
Art. 84l (nuovo) Rinuncia e ritiro
1 La parte lesa può in ogni momento dichiarare, per scritto oppure oralmente a verbale, di rinunciare ai suoi diritti. La rinuncia è definitiva.
2 Se non è espressamente delimitata, la rinuncia concerne sia l’azione penale sia l’azione civile.