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Consultazione 2013/93: 10.417 Iv.pa. Ampliare i diritti delle parti lese nella procedura penale militare · 6 pagine
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Art. 84m (nuovo) Aventi causa
1 Se la parte lesa muore senza aver rinunciato ai suoi diritti processuali quale
6 accusatore privato, i suoi congiunti ai sensi dell’articolo 110 capoverso 1 CP subentrano nei suoi diritti nell’ordine della successibilità.
2 Chi subentra per legge nei diritti della parte lesa è legittimato ad agire soltanto civilmente e dispone unicamente dei diritti processuali che concernono direttamente l’attuazione dell’azione civile.
Art. 84n (nuovo) Statuto
1 L’accusatore privato è interrogato in qualità di persona informata sui fatti.
2 L’accusatore privato è tenuto a deporre dinanzi al giudice istruttore, ai tribunali e alla polizia se l’interrogatorio è effettuato su mandato del giudice istruttore.
3 Sono inoltre applicabili per analogia le disposizioni concernenti i testimoni, fatto salvo l’articolo 82.
Art. 84o (nuovo) Esclusione della legittimazione a ricorrere
L’accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta.
Art. 104 cpv. 3
3 Prima della chiusura dell’assunzione preliminare delle prove, alla parte lesa dev’essere offerta l’opportunità di chiedere che sia un tribunale a decidere. Lo stesso diritto le spetta anche se il procedimento non è stato avviato. Se la parte lesa chiede la decisione di un tribunale, il giudice istruttore propone che si proceda all’istruzione preparatoria. Se la sua proposta non è accolta, trasmette gli atti all’uditore in capo affinché questi decida conformemente all’articolo 101 capoverso 2.
Art. 116 cpv. 4
4 La decisione di desistenza, brevemente motivata, è notificata per scritto alla vittima nonché alle persone e autorità legittimate a ricorrere.
Art. 117 cpv. 4
4 La decisione sulle spese e indennità nonché, eventualmente, su oggetti e beni sequestrati è inserita in quella di desistenza.
Art. 118 cpv. 1 e 2
1 Le decisioni di desistenza e d’indennizzo possono essere impugnate dall’imputato, dall’accusatore privato, dall’uditore in capo e da altri diretti interessati mediante ricorso al tribunale militare. Gli articoli 197 e 199 si applicano per analogia.
2Abrogato