Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/93: 10.417 Iv.pa. Ampliare i diritti delle parti lese nella procedura penale militare · 9 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione 10.417

Cinque delle associazioni mantello e organizzazioni ufficialmente invitate a partecipare alla procedura di consultazione hanno espresso un parere positivo appoggiando il progetto preliminare (USAM, CPS, SCPCS, Uni GE, UNIL).

Sei partecipanti hanno rinunciato a esprimersi (UCS, economiesuisse, SAGV, CCPCS, CAIS, ISP).

Il Ministero pubblico della Confederazione ha comunicato in sede di risposta alla presente consultazione di non avere osservazioni né repliche da formulare in merito al proposto adeguamento della PPM.

Il Tribunale militare di cassazione, il tribunale militare 2 e l’Ufficio dell’uditore in capo hanno accolto favorevolmente il proposto adeguamento dei diritti delle parti lese nella procedura penale militare e hanno approvato il progetto.

Un’organizzazione che ha partecipato alla consultazione si è espressa in maniera chiaramente negativa in merito al progetto (CP: «… non intravediamo alcun motivo di sconcerto nella limitazione dei diritti della parte lesa [o degli aventi diritto] nella conseguente procedura penale», [«… nous ne voyons pas en quoi il est choquant de limiter les droits du lésé (ou des ayants droit) dans le cadre de la procédure pénale qui s’en suit»]).

5. Osservazioni sui tratti essenziali e sui punti fondamentali del progetto

5.1 Necessità di una revisione

Nel complesso, le modifiche sottoposte sono state accolte favorevolmente, non essendo ravvisabile alcun motivo per cui la parte lesa nella procedura penale militare debba disporre di meno diritti rispetto a quanto previsto a livello di procedura penale secondo il Codice di procedura penale (CPP)2 (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG, TI, VD, NE, GE, JU, PPD, PLR, UDC, PS, USAM, MPC, TMC, Trib mil 2, UUC, CPS, SCPCS, Uni GE, UNIL). Approvando la riforma giudiziaria il 12 marzo 2000, Popolo e Cantoni hanno dotato la Confederazione di una base costituzionale per ridefinire globalmente il CPP e armonizzare tra loro il CPP e la PPM (VS, GE, PLR, UDC).

Un partecipante si è detto contrario alla revisione respingendo il progetto nel suo complesso (CP).

5.2 Necessità di regolamentazione

L’ampliamento, consistente nel passaggio da meri diritti d’informazione a diritti attivi di partecipazione, è importante ed essenziale per rafforzare la posizione delle parti lese nella procedura penale militare, dotandole di diritti di parte tanto ampi quanto quelli previsti nel quadro del CPP (ZH, UR, OW, ZG, SO, BS, SH, SG, AG, VS, GE, PLR, PS, USAM, MPC, TMC, Trib mil 2, UUC, CPS, UNIL). In virtù del diritto vigente, proprio nei casi in cui un reato ha luogo nel corso dello svolgimento di un’attività in servizio militare, la parte lesa deve far valere pretese in materia di responsabilità nei confronti della Confederazione, ma non può, a causa del mancato riconoscimento di qualità di parte, invocare alcun rimedio giuridico contro una sentenza di un tribunale militare né far valere pretese che vadano oltre meri diritti d’informazione, ciò che non è giustificabile sul piano procedurale (ZG, AG, TI, NE, UDC). Il presente ampliamento dei diritti delle parti lese costituisce un ulteriore sviluppo ragionevole delle attuali basi legali (LU, BL) e colma a giusta ragione una lacuna, al fine di proteggere in maniera adeguata non soltanto le vittime dirette, ma anche i rispettivi familiari (BS, AG).

2 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0).