Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine

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zare i seguenti argomenti:

il passaggio a un sistema di incentivazione con una tassa sull’energia e per il clima implica un riassetto a livello strutturale e quantitativo del vigente ordinamento finanziario e fiscale. Questo riassetto dovrebbe essere chiaramente sancito a livello costituzionale;

nella variante 2, oltre al principale scopo di incentivazione, la tassa persegue uno scopo fiscale secondario dal momento in cui i proventi vengono impiegati per ridurre imposte e tasse. Attualmente è ancora irrisolta la questione se la tassa sull’energia in base alle vigenti disposizioni costituzionali (art. 74 e 89 Cost.) possa essere impostata come «mera» tassa di incentivazione; essa dovrebbe compensare, almeno in una fase successiva, le perdite di imposte e tasse esistenti (neutralità di bilancio) e nella fase transitoria dovrebbe servire a scopi di promozione.

se nell’ambito dell’ulteriore sviluppo della variante 2 fossero ridotte anche le imposte federali dirette, la riduzione interesserebbe anche il substrato fiscale dei Cantoni e quindi la chiave di riparto tra Confederazione e Cantoni prevista dal sistema federale. In virtù dell’articolo 128 capoverso 4 Cost. e dell’articolo 196 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 19905 sull’imposta federale diretta (LIFD), una riduzione dell’imposta federale diretta comporterebbe una corrispondente riduzione della quota spettante ai Cantoni, erodendone quindi il substrato fiscale.

L’adozione di una disposizione costituzionale è necessaria, se con la nuova tassa si intende

perseguire, oltre allo scopo di incentivazione, anche uno scopo fiscale. Ciò accadrebbe sicu-

ramente nel caso in cui fosse ulteriormente sviluppata la variante 2. Ma anche nel caso della

variante 1, l’inserimento nella Costituzione federale può essere opportuno per le due se-

guenti ragioni:

legittimazione politica: anche come «mera» tassa di incentivazione, la tassa

sull’energia e per il clima comporta un sostanziale riassetto del vigente ordinamento finanziario e fiscale. Secondo gli scenari attualmente previsti, nel 2050 i proventi della tassa potrebbero raggiungere un ordine di grandezza di 6 miliardi di franchi, vale a dire circa il 9 per cento dell’attuale bilancio della Confederazione;

flessibilità: l’inserimento nella Costituzione consente al legislatore di scegliere liberamente tra le due varianti. Concede un margine per una transizione senza problemi ad esempio dalla variante 1 alla variante 2 (compresa la variante necessaria per il finanziamento delle misure di promozione) e in un secondo tempo per la riduzione di imposte e tasse esistenti.

5 RS 642.11