Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine
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sostituito da un sistema di incentivazione soltanto nel caso della variante 2, mentre nel caso della variante 1 il passaggio sarà solo parziale. Tuttavia, le questioni della transizione, della rapidità d’introduzione e dell’interazione della tassa con gli strumenti di promozione si pongono per entrambe le varianti. Il raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici e la sicurezza degli investimenti sono condizioni che dovranno essere adempiute in questo periodo di transizione.
Per quanto riguarda l’interazione tra la tassa sull’energia e la promozione, in linea di principio sono ipotizzabili due varianti. Nel caso della variante transitoria A la tassa sull’energia sarà progressivamente aumentata per un periodo di 10 anni secondo un percorso prestabilito. Il percorso prestabilito per gli aumenti garantisce la sicurezza della pianificazione, ma in questa fase il raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici non può essere garantito dalla sola tassa sull’energia. Per far fronte agli scostamenti dal percorso predefinito potranno essere adottate misure di promozione flessibili e a breve termine. Sarebbe anche ipotizzabile raggiungere gli obiettivi della politica energetica e climatica già a breve termine con la tassa sull’energia (variante transitoria B). La promozione finanziaria sarebbe eliminata il più rapidamente possibile, gradualmente e secondo un percorso di riduzione prestabilito. La tassa sull’energia è impostata in modo da poter far fronte con flessibilità agli scostamenti dal percorso prestabilito per conseguire gli obiettivi, a eventuali schock ecc. In questo scenario ci si troverebbe più rapidamente confrontati con tasse più elevate. In contropartita si potrebbe realizzare più rapidamente una ridistribuzione più consistente alle economie domestiche e alle imprese con importi pro capite e in funzione della massa salariale AVS oppure mediante riduzioni di imposte e tasse.
Entrambe le varianti presentano vantaggi e svantaggi. La preferenza per l’una o per l’altra dipende dall’importanza attribuita ai diversi criteri. Se si attribuisce maggiore importanza al criterio della pianificabilità e della sicurezza degli investimenti, sarà preferibile la variante A. Se invece si punta a un’impostazione per quanto possibile efficiente, occorrerà portare avanti la variante B.
Ripercussioni su altre imposte e tasse
L’introduzione di una nuova tassa sull’energia può avere ripercussioni dirette e indirette sulle imposte e tasse esistenti. L’articolo 7 della legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante,
LTTP; RS 641.81) limita l’entità della tassazione del traffico pesante e quindi indirettamente limita o complica notevolmente anche la tassazione del traffico viaggiatori (se si parte dal presupposto che una tassazione differenziata del diesel per le autovetture e gli autocarri non è attuabile).
La diminuzione dei proventi dell’imposta sugli oli minerali causata dall’effetto di incentivazione può essere contrastata con un aumento una tantum al momento dell’introduzione della tassa sull’energia (a partire dal 2021) oppure con un periodico adeguamento dell’imposta.
L’adozione della variante 2 consente a lungo termine, oltre a una ridistribuzione alle economie domestiche e alle imprese, anche una riduzione di imposte e tasse. Si pone quindi il problema della neutralità di bilancio legata alla sostituzione di imposte esistenti con altre che hanno un effetto di incentivazione. A lungo termine, con il subentrare dell’auspicato effetto di