Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/114: Modifica dell'ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori) · 7 pagine
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Ordinanza Direttiva Capitolo MRA Ufficio competente
Ordinanza sulla sicurezza 2014/29/UE 6, Apparecchi a pres- SECO/ABPS dei recipienti semplici a sione
pressione (RS 819.122)
Ordinanza sugli apparecchi 2014/34/UE 8, Apparecchi e si- UFE
e i sistemi di protezione uti- stemi di protezione
lizzati in ambienti esplosivi destinati a essere uti-
(RS 734.6) lizzati in atmosfera
potenzialmente
esplosiva
Ordinanza sui prodotti elet- 2014/35/UE 9, Materiale elettrico e UFE
trici e bassa tensione (SR compatibilità elettro-
734.26) magnetica
Ordinanza sulla compatibi- 2014/30/UE 9, Materiale elettrico e UFCOM
lità elettromagnetica (RS compatibilità elettro-
734.5) magnetica
Ordinanza sugli strumenti di 2014/32/UE 11, Strumenti di mi- METAS
misurazione (RS 941.210) sura e imballaggi pre-
confezionati
Ordinanza del DFGP sugli 2014/31/UE 11, Strumenti di mi- METAS
strumenti per pesare a fun- sura e imballaggi pre-
zionamento non automatico confezionati
(RS 941.213)
Ordinanza sulla sicurezza 2014/33/UE 17, Ascensori SECO/ABPS degli ascensori (RS 819.13)
Ordinanza sugli esplosivi 2014/28/UE 20, Esplosivi per uso FEDPOL (RS 941.411) civile
Il presente documento tratta la revisione dell’Ordinanza sugli ascensori (RS 819.13) per la trasposizione nel diritto svizzero della direttiva 2014/33/UE per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione).
4. Rapporto tra la disposizione legale svizzera proposta e la normativa UE
La presente ordinanza traspone la normativa europea ad eccezione della marcatura CE.
5. Basi giuridiche
L’Ordinanza sugli ascensori si basa sull’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS 930.11). Le ulteriori basi legali sono la legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF, RS 832.20), la legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE, RS 734.0) e la legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC, RS 946.51).
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