Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/114: Modifica dell'ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori) · 7 pagine

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nanza sugli ascensori ha come scopo la trasposizione della direttiva UE sugli ascensori, in base all’obbligo contenuto nel MRA, questa relazione viene riportata nel presente capoverso. Non si tratta tuttavia di rinviare in modo globale alla direttiva UE sugli ascensori, ma piuttosto di evidenziare che l’Ordinanza sugli ascensori deve essere interpretata nell’ottica della direttiva UE sugli ascensori.

Con il rimando del capoverso 2 si definisce il campo d’applicazione dell’Ordinanza sugli ascensori affinché corrisponda a quello previsto dalla direttiva UE sugli ascensori.

Il capoverso 3 rimanda alle definizioni della direttiva UE sugli ascensori, con la precisazione che alcune definizioni, elencate nell’allegato dell’Ordinanza sugli ascensori, hanno un significato diverso. L’allegato all’Ordinanza sugli ascensori riporta una tabella di corrispondenza fra le definizioni UE e le corrispondenti definizioni svizzere.

Con il rimando si riprendono inoltre le definizioni «immissione sul mercato» (prima messa a disposizione sul mercato) e «messa a disposizione sul mercato» (fornitura di un ascensore per l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito) come previsto dalla direttiva UE sugli ascensori. Così facendo, si deve tenere conto della netta discrepanza che si crea con le definizioni di immissione sul mercato della LSPro e dell’OSPro. La definizione di «immissione in commercio» contenuta nella LSPro e nell’OSPro è più ampia rispetto alla definizione di «immissione sul mercato» della direttiva UE sugli ascensori, poiché comprende sia la «messa a disposizione sul mercato» sia «l’immissione sul mercato» previste dalla direttiva UE sugli ascensori. La revisione della LSPro e dell’OSPro consentirà di armonizzare queste definizioni.

Conformemente al capoverso 4, l’Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro) trova applicazione in modo sussidiario se l’Ordinanza sugli ascensori e i rimandi alla direttiva UE e ai suoi allegati in essa contenuti non prevedono disposizioni particolari relative agli ascensori.

Articolo 2

L’articolo 2 definisce le condizioni per la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori. Poiché gli ascensori devono essere assemblati e montati sul posto e, a differenza di quanto avviene per i componenti di sicurezza per ascensori, dopo la prima immissione sul mercato non possono essere successivamente messi a disposizione, gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori sono trattati in due capoversi separati (cfr. a questo proposito anche la considerazione (4) della direttiva UE sugli ascensori).

I capoversi 1 e 2 lettera a riprendono le istruzioni generali dell’articolo 3 capoverso 1 della LSPro, mentre le rispettive lettere b rimandano alle relative disposizioni della direttiva UE sugli ascensori.

Articolo 3

Quest’articolo disciplina la procedura per la valutazione della conformità, la riserva relativa alla marcatura CE, gli organismi di valutazione della conformità per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori e le autorità designatrici. Per i relativi principi riguardanti la procedura di valutazione della conformità il capoverso 1 rimanda alle corrispondenti norme della direttiva UE sugli ascensori.

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