Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/114: Modifica dell'ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori) · 7 pagine
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Articolo 10
Analogamente a quanto fatto dalla direttiva UE sugli ascensori, si precisa che gli ascensori che sono stati immessi in commercio fino al giorno prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che sono conformi a quanto prescritto dall’ordinanza di diritto anteriore possono essere messi in servizio anche dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza. Inoltre, anche i componenti di sicurezza per ascensori, prodotti prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che sono conformi a quanto prescritto dall’ordinanza di diritto anteriore, possono essere immessi in commercio anche dopo questa data. Ciò rientra sicuramente nella normale prassi di applicazione del diritto, ma per maggiore sicurezza viene esplicitato. Analogo trattamento si riserva alle decisioni e agli attestati emessi in virtù dell’ordinanza di diritto anteriore.
Articolo 11
La nuova Ordinanza sugli ascensori entra in vigore il 20 aprile 2016, in corrispondenza con il termine previsto per gli Stati membri dell’UE. La pubblicazione tempestiva della nuova Ordinanza sugli ascensori nella RU garantisce alle cerchie interessate il tempo necessario per adeguarsi alla nuova ordinanza.
Allegato
Cfr. articolo 1
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541.2/2013/00275 \ COO.2101.104.4.932644 7/7