Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/114: Modifica dell'ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori) · 7 pagine

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6. Entrata in vigore

Analogamente a quanto previsto dall’articolo 45 della direttiva UE sugli ascensori 2014/33/UE, la Svizzera prevede l’entrata in vigore dell’Ordinanza sugli ascensori il 20 aprile 2016.

7. Commento alle singole disposizioni dell’Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

Premesse:

Il presente avamprogetto d’ordinanza si basa sul metodo dei rimandi già applicato - e accettato dalle cerchie interessate - in occasione della trasposizione della direttiva UE relativa alle macchine nell’Ordinanza sulle macchine. Le novità riguardano, oltre alla struttura dell’ordinanza, le definizioni, gli obblighi degli operatori economici, i criteri applicabili agli organismi di valutazione della conformità e i principi per la vigilanza del mercato.

Per garantire la continuità il titolo dell’ordinanza menziona solo gli ascensori, anche se quest’ultima comprende anche i componenti di sicurezza per ascensori.

La versione di riferimento della direttiva UE sugli ascensori è quella pubblicata sulla GU L 96 del 29 marzo 2014, pagina 251. Pertanto, in caso di revisione della direttiva UE sugli ascensori, l’ordinanza dovrà essere modificata di conseguenza. In questo modo si garantisce un rimando statico e non dinamico.

Il diritto svizzero non può prescrivere il requisito della marcatura CE, poiché questo simbolo appartiene all’UE. La Svizzera, comunque, ammette la marcatura CE se apposta in maniera conforme al diritto UE, pur non prevedendola nella propria legislazione. Si ha in questo caso una riserva per quanto concerne la marcatura CE (cfr. commento all’art. 3 cpv. 2). Nella versione tedesca della direttiva UE sugli ascensori è stata introdotta la definizione di «wesentliche Anforderungen». Quest’ultima deve essere considerata come un sinonimo della definizione di «grundlegende Sicherheitsanforderungen» contenuta nella precedente Ordinanza sugli ascensori, nella legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS 930.11) e nell’Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro, RS 930.111).

Le disposizioni concernenti gli organismi di valutazione della conformità sono contenute nell’Ordinanza sull’accreditamento e la designazione (Ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione, OAccD, RS 946.512) e nell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA, RS 0.946.526.81). Nel diritto svizzero il capitolo relativo alla vigilanza del mercato è coperto dalle disposizioni sulla sorveglianza del mercato della LSPro e dell’OSPro.

Articolo 1

Il capoverso 1 descrive le modalità di immissione sul mercato e di vigilanza del mercato come oggetto della regolamentazione dell’Ordinanza sugli ascensori. Poiché l’ordi-

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