Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/114: Modifica dell'ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori) · 7 pagine

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Il capoverso 2 definisce la riserva relativa alla marcatura CE. Molti articoli della direttiva UE sugli ascensori contengono disposizioni relative alla marcatura CE. L’impiego di questo simbolo europeo consente al fabbricante di certificare, sotto la propria responsabilità, che il prodotto soddisfa tutti i requisiti di legge europei utili per garantire la protezione della salute, la sicurezza e la protezione dell’ambiente. La legislazione svizzera non può richiederne l’apposizione, ma ne ammette l’uso se apposto in conformità a quanto previsto dal diritto UE.

L’articolo 19 della direttiva UE contiene prescrizioni e condizioni per l’impiego della marcatura CE e di altre marcature. L’articolo 3 capoverso 2 dell’Ordinanza sugli ascensori rimanda all’articolo 19 commi 3-5 della direttiva UE, anche se dal titolo potrebbe sembrare che si riferisca solamente alla marcatura CE. Il rimando è giustificato dal fatto che le disposizioni relative al numero di identificazione dell’organismo notificato (anch’esse disciplinate dall’articolo 19) sono utilizzabili anche in Svizzera.

Il capoverso 3 stabilisce i requisiti relativi agli organismi di valutazione di conformità.

Nel capoverso 4, per motivi di leggibilità, si rimanda agli articoli dell’OAccD che definiscono le condizioni e la procedura per la designazione di un organismo di valutazione della conformità come organismo designato e i requisiti per le autorità di designazione.

Articolo 4

Ora gli obblighi degli operatori economici sono disciplinati in maniera dettagliata. Allo scopo si rimanda agli articoli della direttiva UE sugli ascensori che stabiliscono gli obblighi dei fabbricanti, dei rappresentanti autorizzati, degli importatori e dei distributori e che definiscono i casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori e quali obblighi devono contribuire all’identificazione degli operatori economici.

Articolo 5

Questo articolo rimanda all’articolo 6 della LSPro, nel quale si descrive la presunzione di conformità alle norme. Se, per la realizzazione di determinati aspetti di un prodotto il fabbricante applica una norma secondo l’articolo 6 LSPro, egli ha solo l’obbligo di dimostrare l’applicazione della norma. In questo caso, la presunzione di conformità del prodotto si riferisce all’ambito coperto dalla norma. Ne consegue che in occasione di un controllo, è l’autorità di vigilanza del mercato ad avere l’onere di produrre una controprova. L’articolo 5, inoltre, stabilisce esplicitamente che la SECO è responsabile della pubblicazione delle relative norme.

Articoli 6, 7 e 8

Gli articoli 37 e seguenti della direttiva UE sugli ascensori stabiliscono i criteri per il controllo degli ascensori da parte degli Stati membri dell’UE. Grazie agli articoli 20-28 OSPro, la Svizzera dispone già di un efficace sistema di vigilanza dei mercati nell’ambito della sicurezza dei prodotti, integrato dagli articoli 7 e 8 dell’Ordinanza sugli ascensori. Questi articoli riprendono gli articoli 13a e 13b dell’Ordinanza sugli ascensori di diritto anteriore (RS 819.13), poiché l’obbligo di notifica dell’immissione sul mercato di nuovi ascensori e il registro degli ascensori hanno dimostrato la loro validità.

Articolo 9

A seguito dell’entrata in vigore della nuova Ordinanza sugli ascensori viene abrogata l’ordinanza precedente.

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